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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 23 pagine

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Allegato 1

Avamprogetto dell' "Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale", con spiegazioni

Sezione 5: Riconoscimento dei laboratori

Art. 29 Autorità competente

Sono riconosciuti dall'USTRA:

a. laboratori che, su incarico di autorità istruttorie, tribunali e autorità che ordinano provvedimenti amministrativi, effettuano analisi e perizie di campioni di sangue e di urina per le sostanze che riducono l'attitudine alla guida;

b. i capi di laboratori riconosciuti come pure i loro sostituti;

c. i periti in virtù dell'articolo 16 capoverso 3 OCCS.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

I dettagli continuano ad essere parte delle istruzioni (cfr. segnatamente allegati 2, 3, 7 e 8).

Art. 30 Inoltro della domanda di riconoscimento

1La domanda di riconoscimento deve essere corredata da una documentazione completa conformemente alle istruzioni dell'USTRA.

2La domanda per il riconoscimento quale capo di laboratorio, suo sostituto nonché quale perito deve essere presentata dal laboratorio o dal servizio competente.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Per ulteriori dettagli cfr. istruzioni, n. 6 e allegati 3, 7 e 8.

Art. 31 Riconoscimento provvisorio

1

Inizialmente il riconoscimento quale laboratorio viene rilasciato a titolo provvisorio.

2

L'USTRA rilascia il riconoscimento provvisorio per la durata di un anno se la domanda soddisfa le condizioni formali e il laboratorio ha superato una prova di attitudine.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Art. 32 Riconoscimento definitivo

1

L'USTRA rilascia il riconoscimento definitivo se per la durata del riconoscimento provvisorio il laboratorio ha superato le prove di attitudine organizzate dall'USTRA e un audit.

2

Se il laboratorio non soddisfa questi requisiti, l'USTRA decide in merito a un'eventuale proroga o alla revoca del riconoscimento provvisorio.

3L'USTRA stila un elenco dei laboratori riconosciuti.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Art. 33 Revoca del riconoscimento definivo

L'USTRA può revocare il riconoscimento definitivo di un laboratorio segnatamente quanto questo:

a. non partecipa a una prova di attitudine senza fornire motivazione alcuna;

b. non supera una prova di attitudine e non adempie agli oneri imposti entro il termine fissato;

c. rifiuta di sottoporsi a un audit;

d. non adempie entro il termine fissato agli oneri imposti a seguito di un audit;

e. non soddisfa i requisiti della presente ordinanza o delle istruzioni dell'USTRA.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA. Per ulteriori dettagli cfr. i capitoli corrispondenti delle istruzioni.