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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 23 pagine
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Allegato 1 Avamprogetto dell' "Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale", con spiegazioni
Capitolo 5: Controllo delle dimensioni dei veicoli con impianti di misurazione della sagoma
Spiegazioni:
Disposizione di delega rilevante: art. 9 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OCCS
Se non sono già parte del capitolo "Disposizioni generali", i contenuti a carattere normativo delle istruzioni in vigore fino ad ora ("Istruzioni del 22 dicembre 2006 sul controllo delle dimensioni dei veicoli con impianti di misurazione della sagoma da parte della polizia") sono stati introdotti nel presente capitolo.
I dettagli restanti continuano ad essere trattati nelle istruzioni debitamente rielaborate.
Art. 17 Definizione Impianti di misurazione della sagoma sono sistemi di misurazione elettronici dotati di scanner a laser per l'accertamento ufficiale delle dimensioni di veicoli e di combinazione di veicoli.
Spiegazioni:
-
Art. 18 Correzione del valore misurato Dai valori misurati tramite impianti di misurazione della sagoma per l'accertamento delle dimensioni di veicoli e combinazioni di veicolo e arrotondati al centimetro intero più vicino, devono essere dedotti i seguenti valori correttivi: a. altezza: 5 cm; b. larghezza: 4 cm; e c. lunghezza: 10 cm.
Spiegazioni:
I valori correttivi adottati nell'ordinanza sono ripresi esattamente dalle istruzioni in vigore fino ad ora.
Capitolo 6: Controllo dell'abilità alla guida
Spiegazioni:
Il controllo dell'abilità alla guida è già disciplinato molto approfonditamente nell'OCCS (cfr. art. 19 OCCS). L'OCCS presenta però una serie di disposizioni di delega secondo cui la competenza per la regolamentazione di ulteriori dettagli spetta all'USTRA:
- art. 11 cpv. 3 OCCS (esigenze riguardanti gli apparecchi per l'esecuzione dei controlli)
- art. 13 cpv. 3, 15 cpv. 1 e 18 OCCS (procedure per l'esecuzione dei controlli)
- art. 14 cpv. 3 OCCS (riconoscimento dei laboratori)
- art. 16 cpv. 3 OCCS (riconoscimento della qualità di perito)
Fino ad ora questi temi erano trattati nelle "Istruzioni del 1° settembre 2004 concernenti l'accertamento dell'inattitudine alla guida nella circolazione stradale". I contenuti a carattere normativo sono stati introdotti nel presente capitolo. I dettagli restanti continuano ad essere trattati nelle istruzioni debitamente rielaborate.
Sezione 1: Etilometri
Spiegazioni:
Gli etilometri non sono disciplinati nell'ordinanza sugli strumenti di misurazione. I requisiti di base sono elencati all'articolo 11 capoverso 2 OCCS.
Art. 19 Requisiti
1
I controlli del tasso alcolico nell'aria espirata possono essere svolti solo con etilometri di cui all'articolo 11 capoverso 2 OCCS.
2
Gli etilometri devono essere calibrati a scadenza semestrale.
3
Almeno un etilometro campione deve aver superato con successo una serie di test sull'esattezza della misurazione.
4
La calibrazione, l'esecuzione della serie di test come pure gli ulteriori requisiti concernenti gli etilometri sono regolamentati nell'istruzione dell'USTRA.
Spiegazioni:
I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA. Per ulteriori dettagli concernenti i requisiti in materia di etilometri si veda l'allegato 1 delle istruzioni.