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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 23 pagine

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Allegato 1

Avamprogetto dell' "Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione

stradale", con spiegazioni

Art. 10 Documentazione

I valori misurati rilevati in relazione all'infrazione di norme della circolazione vanno documentati

obbligatoriamente assieme alla situazione del traffico.

Spiegazioni:

Il contenuto di fondo delle istruzioni è stato trasferito nell'ordinanza. I dettagli resteranno nelle istruzioni.

Sezione 2: Sistemi di sorveglianza della fase rossa dei semafori

Art. 11

1

I sistemi di sorveglianza della fase rossa degli impianti di segnali luminosi servono anzitutto a rilevare il mancato rispetto dell'obbligo di fermarsi segnalato dal semaforo.

2

Possono essere combinati con sistemi per la misurazione della velocità.

Spiegazioni:

L'ordinanza ha ripreso dalle istruzioni unicamente la possibilità di combinazione con sistemi di misurazione della velocità. I dettagli restanti continuano ad essere disciplinati nelle istruzioni.

Capitolo 3: Controllo della durata del lavoro, della guida e del risposo

Spiegazioni:

Disposizione di delega rilevante: art. 9 cpv. 2 OCCS

Art. 12 Requisiti

Il software impiegato per il controllo del rispetto delle disposizioni relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo deve essere in grado di svolgere almeno le operazioni seguenti:

a. lettura dei dati della carta del conducente senza odocronografo digitale;

b. lettura dei dati di odocronografi e di carte dei conducenti dall'odocronografo;

c. digitalizzazione di dischi;

d. registrazione manuale di dati;

e. analisi di disposizioni nazionali e internazionali relative alla durata del lavoro, della guida e del risposo;

f. analisi della velocità e del tratto percorso;

g. analisi di dati tratti dall'odocronografo, dai dischi e dalle carte dei conducenti;

h. importazione, esportazione e archiviazione di file originali dall'odocronografo e dalle carte dei conducenti;

i. connessione al registro svizzero delle carte per l’odocronografo come pure ai corrispondenti registri esteri per la verifica e la notifica di dati;

j. analisi statistiche come pure trasmissione di dati ad altri utilizzatori dei dati.

Spiegazioni:

L'odocronografo digitale registra dati sul conducente e sul veicolo in forma digitale. Questi dati devono poter essere analizzati e interpretati con i dati, digitalizzati, delle carte dei conducenti analogiche (dischi) ancora in circolazione conformemente alle disposizioni dell'OLR1. Affinché a livello svizzero, stessi fatti siano trattati e giudicati allo stesso modo, in un catalogo dei requisiti vanno fissate le funzioni di base dell'applicazione. Un'applicazione di controllo standard a livello nazionale è anche desiderio esplicito dei Cantoni.

Art. 13 Certificato di funzione

1L'hardware e il software impiegati (= componenti di sistema) necessitano della certificazione da parte di un organismo di controllo riconosciuto dall'USTRA.

2Condizione per l'attribuzione del certificato di funzione è il pieno adempimento del capitolato d’oneri redatto dai Cantoni e dall'USTRA in base ai principi dell'articolo 12.

3Deve essere sottoposta a esame ogni componente del sistema che si prevede di inserire in nuove versioni destinate agli utenti.

4L'USTRA riconosce l'organismo di controllo se quest’ultimo:

a. dispone delle competenze e delle infrastrutture necessarie per l'esecuzione dell'esame;

b. stabilisce la procedura d'esame per le componenti di sistema in collaborazione con i Cantoni e con l'USTRA;

c. in collaborazione con i Cantoni e con l'USTRA, appronta i dati e risultati degli esami e consente di verificarli;