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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 23 pagine
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Allegato 1
Avamprogetto dell' "Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione
stradale", con spiegazioni
Art. 10 Documentazione
I valori misurati rilevati in relazione all'infrazione di norme della circolazione vanno documentati
obbligatoriamente assieme alla situazione del traffico.
Spiegazioni:
Il contenuto di fondo delle istruzioni è stato trasferito nell'ordinanza. I dettagli resteranno nelle istruzioni.
Sezione 2: Sistemi di sorveglianza della fase rossa dei semafori
Art. 11
1
I sistemi di sorveglianza della fase rossa degli impianti di segnali luminosi servono anzitutto a rilevare il mancato rispetto dell'obbligo di fermarsi segnalato dal semaforo.
2
Possono essere combinati con sistemi per la misurazione della velocità.
Spiegazioni:
L'ordinanza ha ripreso dalle istruzioni unicamente la possibilità di combinazione con sistemi di misurazione della velocità. I dettagli restanti continuano ad essere disciplinati nelle istruzioni.
Capitolo 3: Controllo della durata del lavoro, della guida e del risposo
Spiegazioni:
Disposizione di delega rilevante: art. 9 cpv. 2 OCCS
Art. 12 Requisiti
Il software impiegato per il controllo del rispetto delle disposizioni relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo deve essere in grado di svolgere almeno le operazioni seguenti:
a. lettura dei dati della carta del conducente senza odocronografo digitale;
b. lettura dei dati di odocronografi e di carte dei conducenti dall'odocronografo;
c. digitalizzazione di dischi;
d. registrazione manuale di dati;
e. analisi di disposizioni nazionali e internazionali relative alla durata del lavoro, della guida e del risposo;
f. analisi della velocità e del tratto percorso;
g. analisi di dati tratti dall'odocronografo, dai dischi e dalle carte dei conducenti;
h. importazione, esportazione e archiviazione di file originali dall'odocronografo e dalle carte dei conducenti;
i. connessione al registro svizzero delle carte per l’odocronografo come pure ai corrispondenti registri esteri per la verifica e la notifica di dati;
j. analisi statistiche come pure trasmissione di dati ad altri utilizzatori dei dati.
Spiegazioni:
L'odocronografo digitale registra dati sul conducente e sul veicolo in forma digitale. Questi dati devono poter essere analizzati e interpretati con i dati, digitalizzati, delle carte dei conducenti analogiche (dischi) ancora in circolazione conformemente alle disposizioni dell'OLR1. Affinché a livello svizzero, stessi fatti siano trattati e giudicati allo stesso modo, in un catalogo dei requisiti vanno fissate le funzioni di base dell'applicazione. Un'applicazione di controllo standard a livello nazionale è anche desiderio esplicito dei Cantoni.
Art. 13 Certificato di funzione
1L'hardware e il software impiegati (= componenti di sistema) necessitano della certificazione da parte di un organismo di controllo riconosciuto dall'USTRA.
2Condizione per l'attribuzione del certificato di funzione è il pieno adempimento del capitolato d’oneri redatto dai Cantoni e dall'USTRA in base ai principi dell'articolo 12.
3Deve essere sottoposta a esame ogni componente del sistema che si prevede di inserire in nuove versioni destinate agli utenti.
4L'USTRA riconosce l'organismo di controllo se quest’ultimo:
a. dispone delle competenze e delle infrastrutture necessarie per l'esecuzione dell'esame;
b. stabilisce la procedura d'esame per le componenti di sistema in collaborazione con i Cantoni e con l'USTRA;
c. in collaborazione con i Cantoni e con l'USTRA, appronta i dati e risultati degli esami e consente di verificarli;