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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 23 pagine
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Allegato 1
Avamprogetto dell' "Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione
stradale", con spiegazioni
d. svolge gli esami richiesti entro 2 settimane dall'inoltro della richiesta; e
e. informa i Cantoni e l'USTRA sui dati degli esami nonché sui risultati e i costi della procedura di esame.
Spiegazioni:
I software impiegati attualmente non sono standardizzati e pertanto in caso di procedure giudiziarie spesso richiedono perizie di esperti lunghe e dispendiose. Tramite il certificato di funzione dovrebbe diventare possibile sfruttare a livello giudiziario sin da subito i dati rilevati conformemente alle disposizioni dell'OLR1.
Il capitolato d'oneri menzionato al capoverso 2 va redatto dai Cantoni in collaborazione con l'USTRA. Per l'acquisto, l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo di hardware e software necessari per il controllo delle disposizioni in materia di durata del lavoro, della guida e del riposo restano di principio competenti i Cantoni; l'USTRA si limita a svolgere una funzione di supporto.
Capitolo 4: Controllo del peso
Spiegazioni:
Disposizioni di delega rilevanti: art. 9 cpv. 2 OCCS.
Se non sono già parte del capitolo "Disposizioni generali", i contenuti a carattere normativo delle istruzioni sul controllo del peso in vigore fino ad ora ("Istruzioni del 15 luglio 2004 relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia mediante pese a ponte e bilance pesaruote") sono inseriti nel presente capitolo.
I dettagli restanti continuano ad essere trattati nelle istruzioni debitamente rielaborate.
Art. 14 Controllo del funzionamento
Prima del loro impiego, è necessario controllare il funzionamento dei sistemi di misurazione. Nel caso di bilance pesaruote va verificato inoltre che la precisione della misurazione dei due strumenti coincida.
Spiegazioni:
-
Art. 15 Correzione del valore misurato con pese a ponte e a pese asse per asse
1
Nelle misurazioni con pese a ponte e pese asse per asse, dal carico degli assi rilevato o dal peso effettivo rilevato va dedotto un margine di tolleranza del 3 per cento.
2
Dove non si può andare sotto la soglia di un determinato peso (p. es. peso minimo d'aderenza), ai carichi degli assi rilevati o ai pesi effettivi rilevati va aggiunto un margine di tolleranza del 3 per cento.
Spiegazioni:
I valori correttivi dell'ordinanza riprendono esattamente quelli delle istruzioni in vigore fino ad ora.
Art. 16 Correzione del valore misurato con bilance pesaruote
1
Nelle misurazioni con bilance pesaruote, dal carico degli assi rilevato o dal peso effettivo rilevato deve essere dedotto un margine di tolleranza del 3 per cento. Quale valore rilevato vale:
a. il valore della graduazione inferiore quando l'indicatore si trova tra due graduazioni;
b. il valore indicato quando l'indicatore si trova su una graduazione;
c. il valore indicato dedotta la metà del valore di riferimento per gli strumenti con un sistema di
indicazione digitale.
2
Dove non si può andare sotto la soglia di un determinato peso, ai carichi degli assi o ai pesi effettivi rilevati deve essere aggiunto un margine di tolleranza del 3 per cento. In questo caso quale valore rilevato vale:
a. il valore della graduazione superiore quando l'indicatore si trova tra due graduazioni;
b. il valore indicato quando l'indicatore si trova su una graduazione;
c. il valore indicato aggiungendo la metà del valore di riferimento per gli strumenti con un sistema di indicazione digitale.
Spiegazioni:
I valori correttivi dell'ordinanza riprendono esattamente quelli delle istruzioni in vigore fino ad ora.