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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 23 pagine
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Allegato 1
Avamprogetto dell' "Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione
stradale", con spiegazioni
Sezione 7: Valori limite per stupefacenti
Art. 38
I valori limite per stupefacenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale6 sono i seguenti:
- THC 1,5 μg/L
- morfina libera 15 μg/L
- cocaina 15 μg/L
- anfetamine 15 μg/L
- metanfetamine 15 μg/L
- MDEA 15 μg/L
- MDMA 15 μg/L
Spiegazioni:
I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.
Per ulteriori dettagli cfr. n. 5 delle istruzioni.
Capitolo 7: Controllo dei veicoli
Art. 39 Controllo dello stato tecnico: rapporto
Dopo un controllo dello stato tecnico di veicoli utilitari giusta l'articolo 24 capoverso 1 lettere c e d OCCS al conducente è rilasciato un rapporto di cui all'allegato 4.
Spiegazioni:
Disposizione di delega rilevante: art. 24 cpv. 4 OCCS.
Il rapporto dell'allegato 4 si basa sull'allegato I della direttiva 2000/30/CE, in seguito modificata dalla direttiva
2003/26/CE.
Art. 40 Controllo delle merci pericolose: rapporto e certificato
Dopo un controllo delle merci pericolose trasportate su strada giusta l'articolo 26 capoverso 1 OCCS al conducente sono consegnati una lista di controllo o un certificato attestante l'esecuzione del controllo di cui all'allegato 5.
Spiegazioni:
Disposizione di delega rilevante: art. 26 cpv. 5 OCCS
La lista di controllo dell'allegato 5 si basa sull'allegato I della direttiva 95/50/CE, in seguito modificata dalla direttiva 2004/112/CE.
Capitolo 8: Notifiche dei Cantoni
Art. 41 Notifiche all'USTRA
1I Cantoni trasmettono alla banca dati centrale dell'USTRA (art. 47 cpv. 1 OCCS):
a. le notifiche di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettere a-c OCCS immediatamente dopo la conclusione dei controlli;
b. il numero complessivo delle aziende che sottostanno all'ordinanza del 19 giugno 1995 per gli autisti7 e il numero di controlli aziendali effettuati annualmente fino al 30 giugno;
c. le notifiche di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera e OCCS effettuate annualmente fino al
31 gennaio.
2Nei casi del capoverso 1 lettera c i Cantoni trasmettono all'USTRA copia del rapporto di notifica all'autorità istruttoria.
Spiegazioni:
Disposizione di delega rilevante: art. 44 cpv. 2 OCCS
Nel capoverso 1 sono definiti i dettagli concernenti la procedura di notifica in relazione alle notifiche di cui all'art. 44 cpv. 1 lett. a-e OCCS.