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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 23 pagine

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Allegato 1

Avamprogetto dell' "Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione

stradale", con spiegazioni

Sezione 7: Valori limite per stupefacenti

Art. 38

I valori limite per stupefacenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale6 sono i seguenti:

- THC 1,5 μg/L

- morfina libera 15 μg/L

- cocaina 15 μg/L

- anfetamine 15 μg/L

- metanfetamine 15 μg/L

- MDEA 15 μg/L

- MDMA 15 μg/L

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Per ulteriori dettagli cfr. n. 5 delle istruzioni.

Capitolo 7: Controllo dei veicoli

Art. 39 Controllo dello stato tecnico: rapporto

Dopo un controllo dello stato tecnico di veicoli utilitari giusta l'articolo 24 capoverso 1 lettere c e d OCCS al conducente è rilasciato un rapporto di cui all'allegato 4.

Spiegazioni:

Disposizione di delega rilevante: art. 24 cpv. 4 OCCS.

Il rapporto dell'allegato 4 si basa sull'allegato I della direttiva 2000/30/CE, in seguito modificata dalla direttiva

2003/26/CE.

Art. 40 Controllo delle merci pericolose: rapporto e certificato

Dopo un controllo delle merci pericolose trasportate su strada giusta l'articolo 26 capoverso 1 OCCS al conducente sono consegnati una lista di controllo o un certificato attestante l'esecuzione del controllo di cui all'allegato 5.

Spiegazioni:

Disposizione di delega rilevante: art. 26 cpv. 5 OCCS

La lista di controllo dell'allegato 5 si basa sull'allegato I della direttiva 95/50/CE, in seguito modificata dalla direttiva 2004/112/CE.

Capitolo 8: Notifiche dei Cantoni

Art. 41 Notifiche all'USTRA

1I Cantoni trasmettono alla banca dati centrale dell'USTRA (art. 47 cpv. 1 OCCS):

a. le notifiche di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettere a-c OCCS immediatamente dopo la conclusione dei controlli;

b. il numero complessivo delle aziende che sottostanno all'ordinanza del 19 giugno 1995 per gli autisti7 e il numero di controlli aziendali effettuati annualmente fino al 30 giugno;

c. le notifiche di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera e OCCS effettuate annualmente fino al

31 gennaio.

2Nei casi del capoverso 1 lettera c i Cantoni trasmettono all'USTRA copia del rapporto di notifica all'autorità istruttoria.

Spiegazioni:

Disposizione di delega rilevante: art. 44 cpv. 2 OCCS

Nel capoverso 1 sono definiti i dettagli concernenti la procedura di notifica in relazione alle notifiche di cui all'art. 44 cpv. 1 lett. a-e OCCS.

6 RS 741.11

7 RS 822.221