Progetto
Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 23 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Allegato 1
Avamprogetto dell' "Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione
stradale", con spiegazioni
Art. 25 Obbligo di documentazione
Il laboratorio deve documentare i risultati degli esami e stilare un rapporto d'esame o una perizia da
destinare all'autorità da cui ha ricevuto l'ordine.
Spiegazioni:
I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.
Art. 26 Controperizia
1
Se l'autorità competente ordina una controperizia su un'analisi, al laboratorio incaricato di ripetere l'analisi deve essere segnalato che non si tratta di un primo esame del campione.
2
Il laboratorio che ha svolto l'analisi sottoposta a verifica, mette a disposizione dell'esperto incaricato dello svolgimento della controperizia il campione in questione e, se necessario, i rapporti relativi alle misurazioni della serie corrispondente.
3
L'esperto deve illustrare il risultato della controperizia.
4
Se i risultati della controperizia confermano l'esattezza della prima analisi, per l'accertamento dell'ebrietà o dell'assunzione di stupefacenti e/o medicinali fa stato il risultato della prima analisi.
Spiegazioni:
I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.
Art. 27 Conservazione di campioni e registrazioni
1
Il laboratorio deve:
a. conservare i campioni di sangue e urina rimasti dopo le analisi in un congelatore a una temperatura inferiore o uguale a –18 °C nel loro contenitore originale per almeno un anno o, su ordine dell'autorità istruttoria, fino al termine della procedura;
b. conservare per almeno cinque anni tutti i documenti e le registrazioni necessari ai fini della
tracciabilità.
2
Il laboratorio deve menzionare i termini minimi di conservazione nel rapporto d'esame o nella perizia.
3In casi particolari il mandante può esigere termini di conservazione più lunghi.
Spiegazioni:
I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.
Sezione 4: Messa a verbale, consumo di alcol tra l'evento e il prelievo di sangue
Art. 28 1
L’esecuzione dell’analisi del tasso alcolico nell'aria espirata, il prelievo delle urine, gli accertamenti della polizia, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni del tasso alcolico nell'aria espirata e l’ordine di
prelievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine (art. 13 cpv. 3 OCCS) devono essere accertati in un rapporto secondo l'allegato 2.
2Se la persona controllata dichiara di aver consumato alcol dopo l'evento (consumo di alcol tra l'evento e il prelievo), bisogna interrogarla in merito al tipo di bevanda, alla quantità e al momento del consumo.
Eventuali prove devono essere raccolte.
3Il rapporto dell'esame medico conformemente all'articolo 15 capoverso 1 OCCS si basa sull'allegato 3.
Spiegazioni:
La stesura di un rapporto si basa sugli articoli 13 cpv. 3 e 15 cpv. 1 OCCS. Entrambi i rapporti in questione (allegati 2 e
3 della presente ordinanza) facevano parte finora dell’OAC, come l'intera regolamentazione relativa al controllo dell'abilità alla guida. Nell'ambito del lavoro di sintesi delle disposizioni sul controllo contenute nell'OCCS è stato deciso di introdurre i relativi rapporti nella nuova ordinanza dell'USTRA, ciò che appunto è stato fatto. Ulteriori dettagli continuano a essere definiti nelle istruzioni.