Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 24 pagine

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un permesso di dimora se lo straniero è particolarmente ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale.

Art. 34 cpv. 2:

BS, UR, SO, BE, AI, ZH, BL, OW, TI, CP, FSFP, in parte GR, SZ

Sono esplicitamente favorevoli alla proposta di vincolare il rilascio del permesso alla condizione che il richiedente dimostri di essere ben integrato. Sono d’accordo che l’esame dell’integrazione verta in particolare sulle conoscenze linguistiche. Chiedono tuttavia che l’esigenza dell’integrazione sia definita più da vicino in un’ordinanza o perlomeno in un’istruzione.

TG, LU, SG, FR, GE, VD, in parte ZG, FCPS, CoSI, CDI

Occorre stralciare la lettera c del capoverso 2 in quanto al momento non è assicurata l’eseguibilità di tale disposizione.

Se tale disposizione fosse mantenuta, la Confederazione sarebbe obbligata a sviluppare, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di valutazione adeguato. Un esame sistematico del grado d’integrazione conferirebbe maggiore importanza anche a un’attuazione unitaria del diritto sotto il profilo dei pari diritti e delle pari opportunità. In tal senso occorrerebbero prescrizioni a livello svizzero con un carattere vincolante per le autorità nel contesto della valutazione del grado d’integrazione e in particolare delle conoscenze linguistiche. Inoltre, numerosi stranieri esulerebbero dal campo d’applicazione della disposizione in narrativa in virtù di accordi di domicilio.

CDI, in parte CoSI

Questi due partecipanti alla consultazione deplorano che il progetto rafforzi la tendenza di voler vincolare il regolamento del soggiorno alla valutazione (per definizione soggettiva) dell’integrazione. Il progetto si concentra in maniera troppo accentuata sulle conoscenze linguistiche. Le violazioni del diritto dovute a un’integrazione lacunosa sono indirettamente poste in relazione con scarse conoscenze linguistiche. Ora, l’integrazione non dovrebbe essere ridotta alle sole conoscenze linguistiche, bensì in un approccio più globale tenere conto anche di fattori sociali e strutturali. Inoltre, l’impressione che le conoscenze linguistiche siano misurabili oggettivamente è ingannevole.

CDI

La disciplina proposta è fortemente discriminante: se le spese per l’esame linguistico sono a carico dello straniero, le persone senza un introito o con un introito molto esiguo sarebbero svantaggiate. Inoltre, un esame scritto costituirebbe un forte ostacolo per le persone poco abituate a frequentare una formazione. Se la lettera c fosse mantenuta, occorrerebbe in ogni caso introdurre una precisazione, per analogia con l’articolo 4 lettera b OIntS, secondo cui l’esame verterebbe esclusivamente sulle conoscenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza.

ZH, VD in parte SZ, JP, Caritas, HEKS, FCPS, CRS

Non è chiaro in che modo vadano interpretate le esigenze in materia d’integrazione, in particolare quale sia il peso da attribuire alla distinzione tra «ben integrato» e «particolarmente ben integrato» (art. 34 cpv. 2 e 4 AP-LStr). I criteri da considerare per la valutazione dell’integrazione vanno disciplinati più da vicino nella legge. Sotto il profilo dei pari diritti preoccupa constatare come le disposizioni non contengano norme tese a valutare l’integrazione in un’ottica che tenga conto delle condizioni quadro specifiche ai due sessi.

OW, ZH, BL, NW, SZ, AR, CDI

Propongono di completare l’articolo con la menzione «la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza». Sarebbe così ripresa a livello di legge la versione vigente dell’articolo 62 OASA (RS 142.201).

SO

Si dovrebbe menzionare che anche il fatto di disporre di mezzi finanziari sufficienti è segno di un’integrazione riuscita.