Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 24 pagine

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sone condannate a una pena detentiva di almeno due anni. Si pensi ad esempio ai tossicodipendenti appartenenti alla seconda generazione di stranieri, che per essersi ripetutamente procurati illegalmente la droga per il consumo personale si vedrebbero revocare il permesso senza esame fondato della proporzionalità di tale provvedimento. Occorrerebbe pertanto adottare la formulazione seguente: «b. a più pene detentive o pecuniarie di complessivamente 1080 giorni o aliquote giornaliere in un periodo di dieci anni.»

GE

Il periodo di dieci anni (lett. b) è troppo breve.

PSS, TS, PCS

Questa disposizione costituisce il controprogetto vero e proprio all’iniziative espulsione. L’intero progetto dovrebbe essere ridotto a tale disposizione. A condizione che il capoverso 2 mantenga la formulazione attuale e offra pertanto la possibilità di infrangere l’automatismo attribuendo alle autorità una certa libertà di giudizio nel caso individuale, la disposizione proposta appare accettabile.

I Verdi, GDS, USS, in parte JP, Caritas, OSAR, FCPS, IG Binational, Unione binazionali, Tdf La riformulazione è un tentativo infruttuoso quanto inadeguato di opporre all’ingiustificata proposta degli autori dell’«iniziativa espulsione» un testo conforme alle libertà fondamentali e ai diritti dell’uomo. In particolare, nel pronunciare la sospensione condizionale o la sospensione condizionale parziale della pena, il tribunale penale parte dall’idea che in avvenire la persona in questione si atterrà all’ordinamento giuridico. Ora, il fatto che d’ora in poi il permesso sarebbe automaticamente revocato anche in caso di pena detentiva condizionale mostra che il legislatore ha perso il senso della misura, trasformando una misura del diritto in materia di stranieri in una pena supplementare (doppia sanzione). In numerosi casi, la proposta non sarebbe conforme alle libertà fondamentali e ai diritti dell’uomo. Va inoltre rilevato che i cittadini di Stati terzi e i loro familiari sarebbero fortemente discriminati rispetto ai cittadini dell’UE e ai loro familiari.

OSAR, HEKS, Tdh

Sia la Costituzione che la CGCE partono dal principio che, nel quadro dell’esame della revoca, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del caso individuale. Vanno soppesati tutti i punti di vista essenziali. La portata della pena non dev’essere l’unico elemento determinante.

OSAR

Rileva che nel quadro della revisione della LDDS come pure in vista dell’introduzione dell’articolo 63 LStr, il Consiglio nazionale ha discusso l’eventualità di optare per la fissazione di una pena detentiva minima (12 anni) anziché per la nozione indeterminata di condanna a una pena detentiva protratta. La proposta è stata abbandonata su richiesta del consigliere federale Blocher. Non si capisce dunque come mai ora si cambi nuovamente direzione, senza che l’attuabilità della disposizione vigente sia stata veramente messa alla prova.

UPS, CP

In linea di principio appare più logico basarsi - come il progetto del Consiglio federale - sulla portata della pena e non sui singoli reati penali. Un elenco esauriente dei reati rischia di non tenere debito conto di tutti i casi individuali.

JP

Il limite di due anni è arbitrario. È inoltre criticata la cumulazione dei reati penali commessi.

Caritas

Propone una descrizione aperta dei casi in cui ci si trova in presenza di reati particolarmente gravi, in modo da garantire anche in avvenire l’esame della proporzionalità nel caso individuale.

LSDH, in parte Tdh

Il controprogetto non è conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in quanto prevede l’espulsione (non proporzionata) di stranieri condannati a una pena detentiva di almeno due anni. Ogni caso andrebbe pertanto esaminato individualmente. Siccome né l’iniziativa né il controprogetto tengono conto di tale esigenza, entrambi sarebbero contrari ai trattati internazionali. Il controprogetto non rispetta peraltro congruamente il diritto al rispetto