Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 24 pagine

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I Verdi, GDS, per analogia OSAR, Caritas

La revisione è fondamentalmente contraria all’integrazione. Tale orientamento si desume anche dalla condizione in materia di conoscenze linguistiche posta al rilascio del permesso di domicilio ai coniugi di cittadini Svizzeri dopo cinque anni di dimora e di matrimonio. In tal modo si abbandona una prassi che ha dato buoni risultati per oltre 15 anni (già nel quadro della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, LDDS). Il criterio delle conoscenze linguistiche non accelererebbe di fatto l’apprendimento della lingua da parte dei coniugi che raggiungono un cittadino svizzero nel quadro del ricongiungimento familiare. Aumenterebbe invece ulteriormente la dipendenza di questi cittadini stranieri dal coniuge svizzero. Inoltre, la disposizione svantaggerebbe e discriminerebbe i coniugi di cittadini svizzeri o di stranieri rispetto ai coniugi stranieri di cittadini dell’UE o di Stati con cui la Svizzera ha concluso accordi di domicilio.

CSDP

Rinvia alle osservazioni in margine all’articolo 34 capoverso 2 AP-LStr.

OSE

Chiede che i cittadini svizzeri e dell’UE siano equiparati in materia di ricongiungimento familiare (rimando alla sentenza Metock della CdGCE).

IG Binational, Unione binazionali

Fino al 1980, la cittadina straniera che sposava un cittadino svizzero otteneva automaticamente il passaporto svizzero. Nell’ottica dei pari diritti, questo privilegio accordato alle donne è stato sostituito dalla possibilità per i coniugi di cittadini svizzeri (a prescindere dal sesso) di ottenere la naturalizzazione in procedura agevolata o di ottenere il permesso di domicilio dopo cinque anni di matrimonio. Il controprogetto introduce un inasprimento ingiustificato: in passato si considerava giustificato accordare un trattamento preferenziale ai coniugi stranieri di cittadini svizzeri, mentre ora si afferma il contrario.

Integrationsnetz ZG

Si dovrebbe rinviare esplicitamente agli articoli 53–56 LStr.

4.3 Estinzione del diritto al ricongiungimento familiare (art. 51 AP-LStr)

Art. 51 Estinzione del diritto al ricongiungimento familiare

I diritti giusta gli articoli 42, 43, 48 e 50 si estinguono se:

a. sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d’esecuzione sull’ammissione e sul soggiorno;

b. sussistono motivi di revoca secondo gli articoli 62 e 63.

Osservazioni:

PSS

Nell’avamprogetto sottoposto a consultazione concernente le misure contro i matrimoni forzati, l’articolo 50 LStr è stato presentato quale criterio determinante per la protezione da accordare alle donne minacciate di dover concludere un matrimonio forzato. Ora, tale protezione è vanificata se anche i diritti garantiti dall’articolo 50 LStr sono rimessi in questione da un motivo di revoca ai sensi dell’articolo 62 LStr dovuto a una colpa di scarsa entità. All’articolo 51 occorre pertanto togliere la menzione dell’articolo 50.

I Verdi, GDS

Anche la nuova versione dell’articolo 51 LStr va respinta sotto il profilo della proporzionalità. Ne risulterebbe infatti l’estinzione del diritto garantito per legge al ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri di cittadini svizzeri per infrazioni minime secondo l’articolo 62 LStr, e non già per infrazioni gravi secondo l’articolo 63 LStr. Inoltre, i familiari di cittadini svizzeri sarebbero discriminati rispetto ai familiari di cittadini dell’UE. Le esigenze per l’allontanamento di cittadini dell’UE e dei loro familiari provenienti da Stati terzi non sono infatti legate ai pertinenti motivi di revoca. È invece necessaria una violazione del diritto che significhi una minaccia durevole e