Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 24 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 24Fedlex · Rapporto sui risultati

4.9 Modifica della legge sull’asilo (art. 60 cpv. 2 AP-LAsi)

Art. 60 cpv. 2

2 Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni hanno diritto al permesso di domicilio purché non vi siano motivi di revoca secondo gli articoli 62 capoverso 1 lettere a e b e 63 capoverso 1 LStr.

Osservazioni BS, OW, BL, JU Approvano il principio secondo cui non è più dato un diritto al rilascio del permesso di domicilio qualora lo straniero o il suo rappresentante abbia fornito indicazioni false o sottaciuto fatti essenziali. Questo inasprimento è accolto favorevolmente sotto il profilo di una disciplina unitaria (LStr/LAsi). BL I rifugiati riconosciuti non devono essere privilegiati, per quanto riguarda il rilascio del permesso di domicilio, rispetto ai coniugi di cittadini svizzeri. È pertanto proposta la formulazione seguente:

2 Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni hanno diritto al permesso di domicilio purché:

a. non vi siano motivi di revoca secondo gli articoli 62 capoverso 1 lettere a e b e 63 capoverso 1 LStr; e

b. tali persone siano bene integrate; ciò implica in particolare che abbiano conoscenze orali della lingua parlata nel luogo di residenza.