Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 24 pagine
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Art. 37 cpv. 2 e 3
2 Il titolare di un permesso di dimora o di domicilio ha diritto di cambiare Cantone se non sussistono motivi di revoca secondo gli articoli 62 e 63.
3abrogato
Osservazioni:
OW, BL, SG, AR, in parte ZH
Secondo il diritto vigente, è possibile vietare a un dimorante di cambiare Cantone se l’interessato è disoccupato e non sussistono motivi di revoca nei suoi confronti. La disoccupazione deve restare un motivo di revoca del permesso di dimora. Inoltre, non si dovrebbe abrogare il capoverso 3, bensì disciplinare come sinora il cambiamento di Cantone dei titolari del permesso di domicilio.
4.2 Rilascio del permesso di domicilio nel quadro del ricongiungimento familiare (art. 42 e 43 AP-LStr)
Art. 42 cpv. 3
3 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se è ben integrato, segnatamente se conosce una lingua nazionale.
Art. 43 cpv. 2
2 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se è ben integrato, segnatamente se conosce una lingua nazionale.
Osservazioni:
SO, BL, PLR, in parte SH
Approvano esplicitamente la proposta di applicare i criteri d’integrazione anche alle persone che godono di un diritto garantito per legge al rilascio del permesso nel quadro del ricongiungimento familiare.
GE, I Verdi, TS, JP, Caritas, OSAR, CoSI, HEKS, FCPS
Respingono esplicitamente la proposta di applicare i criteri d’integrazione anche alle persone che godono di un diritto garantito per legge al rilascio del permesso nel quadro del ricongiungimento familiare. La proposta va stralciata.
SO, GR, ZH
I criteri d’integrazione vanno meglio concretizzati (in particolare la valutazione delle conoscenze linguistiche), per evitare che i Cantoni adottino prassi divergenti.
OW
Un’integrazione riuscita presuppone che anche i familiari si integrino. Se dopo una dimora pluriennale in Svizzera la moglie del richiedente ancora non parla la lingua del luogo, se ne può/deve dedurre che non ha avuto la possibilità di impararla. In tal caso occorre interrogarsi sulla buona integrazione del coniuge. Non si deve tuttavia sottovalutare l’onere supplementare che implicherebbe tale modo di procedere.
TG, NW, SG, FR, CDI
La proposta di complemento agli articoli 42 capoverso 3 e 43 capoverso 2 non serve per le famiglie intatte. Può invece influire negativamente sulla situazione del coniuge straniero che attraversa difficoltà di carattere familiare. I cittadini svizzeri che già ora non danno al loro coniuge straniero l’appoggio necessario, anche in vista dell’integrazione, si lasceranno difficilmente impressionare da esigenze più elevate per il rilascio anticipato del permesso di domicilio al loro coniuge. Occorre pertanto mantenere la formulazione attuale.