Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati
Il rilascio del permesso di domicilio non è disciplinato dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Sarebbe pertanto d’uopo menzionare esplicitamente che la disciplina prevista dalla LStr è applicabile (in maniera sussidiaria) anche ai cittadini dell’UE.
GR
Se è mantenuta l’esigenza dell’integrazione linguistica quale presupposto per il rilascio del permesso di domicilio, il livello richiesto dovrebbe essere più alto.
LU
Il regolamento del soggiorno non dev’essere vincolato esclusivamente alla valutazione dell’integrazione. Tale valutazione va intesa in senso largo e non dev’essere ridotta alle sole conoscenze di una lingua nazionale.
ZG
In particolare per quanto concerne l’osservanza dei valori costituzionali non appare chiaro, in assenza di reati passibili di pena, in che modo s’intenda valutare i criteri d’integrazione menzionati.
GDS, USS, I Verdi, per analogia ai, HEKS, FCPS, CDI, CRS, IG Binational, Unione binazionali Secondo il diritto vigente, le autorità decidono già liberamente in merito al rilascio del permesso di domicilio. Di regola lo fanno tenendo conto dell’osservanza della legge e dell’integrazione economica. Secondo il progetto, tuttavia, le persone poco formate e le persone anziane non avrebbero, di fatto, praticamente nessuna opportunità di raggiungere il livello linguistico necessario. La legge sancirebbe pertanto la discriminazione di determinati strati della popolazione. Il criterio sarebbe inoltre discriminante anche per il fatto che i cittadini di Stati con cui la Svizzera ha concluso pertinenti accordi otterrebbero il permesso di domicilio dopo cinque anni di dimora, a prescindere da ulteriori presupposti linguistici.
Caritas, OSAR
Occorre inserire una definizione nella legge che distingua tra «ben integrato» e «particolarmente ben integrato». Tale precisazione potrebbe essere inserita ad esempio nell’articolo 4 LStr, che andrebbe modificato come segue:
4 Lo straniero è considerato ben integrato in particolare se:
a. rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale,
b. parla la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza,
c. si confronta con le condizioni di vita in Svizzera,
d. manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione.
5 Nel valutare l’integrazione occorre tenere conto, da un lato, della disponibilità o meno di misure di promozione dell’integrazione nel luogo di residenza dello straniero e, dall’altro, di eventuali difficoltà in vista dell’integrazione dovute all’età, allo stato di salute o al grado di formazione dello straniero.
6 Nel misurare il grado d’integrazione occorre basarsi su un gruppo di riferimento di popolazione paragonabile.
CSDP
In certi casi, una mentalità patriarcale impedisce alla donna di esercitare un’attività lucrativa o di frequentare un corso linguistico. Vi sono pertanto ostacoli specifici alla condizione femminile di cui occorre tenere conto nella valutazione in vista del rilascio del permesso di domicilio.
CoSI
La promozione delle conoscenze della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza viene migliorata essenzialmente mediante la creazione di una ricca offerta di corsi consoni ai bisogni dei diversi gruppi mirati. Occorre tendere a una soluzione basata su un sistema di incentivazione. L’apprendimento della lingua parlata nel luogo di residenza costituisce indubbiamente un fattore d’integrazione decisivo. Tuttavia costituisce solo una parte del contributo che il singolo fornisce per la propria integrazione.
Art. 34 cpv. 4:
TG, LU, in parte SG
L’incentivo introdotto dalla LStr, che consiste nella possibilità di rilasciare il permesso di domicilio dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora,