Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 25 pagine

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menzionare esplicitamente, sotto forma di una riserva, la possibilità di far capo al commissario (SW).

438 Moratoria definitiva: Udienza e decisione (art. 294 AP-LEF)

La disposizione dell’articolo 294 capoverso 2 AP-LEF, secondo cui il commissario provvisorio presenta un rapporto orale o scritto, presuppone che quest’ultimo sia stato effettivamente nominato (art. 293b AP-LEF) (ZH; FSA). Inoltre l’audizione nella forma prevista dall’articolo 294 capoverso 2 AP-LEF non è ideale e dovrebbe rimanere riservata ai casi molto semplici (SW). Inoltre un interpellato è del parere che il giudice dovrebbe indire un’udienza d’ufficio e convocare i creditori più importanti, nonché esigere dal commissario un rapporto scritto (SVBK).

L’articolo 294 capoverso 3 AP-LEF è ritenuto problematico poiché ai debitori non è garantito il diritto di essere sentiti (VD).

439 Proroga della moratoria (art. 294a AP-LEF)

Sono state mosse diverse obiezioni all’articolo proposto:

− mal si comprende per quale motivo non sia stato attribuito anche al debitore il diritto di chiedere la proroga della moratoria (SW). Anche sotto il profilo sistematico la disposizione non è stata inserita correttamente: un commissario deve essere stato nominato prima che possa chiedere una proroga della moratoria; la disposizione andrebbe dunque collocata tra l’articolo 295a e l’articolo 295b AP-LEF (ZH);

− in linea di principio non vi è nulla da obbiettare contro un’ulteriore proroga della moratoria, tuttavia tale misura dovrebbe essere accompagnata da un disciplinamento cogente. La proroga dovrebbe preferibilmente dipendere dal soddisfacimento integrale dei creditori collocati in prima e seconda classe, poiché altrimenti il creditore difficilmente comprenderebbe l’interesse reale della moratoria concordataria e potrebbe interrogarsi sull’opportunità di un’ulteriore proroga (ASA);

− l’assemblea dei creditori prevista dall’articolo 294a capoverso 2 e 3 AP-LEF rischia soltanto di prolungare la procedura, visto che tale assemblea non può decidere su un’eventuale proroga della moratoria. La medesima osservazione vale anche per la possibilità di revocare il commissario (ZH);

− all’assemblea dei creditori non dovrebbe spettare la competenza di nominare un nuovo commissario nel caso di proroga della moratoria per più di dodici mesi. Tale compito spetta piuttosto al giudice del concordato; i creditori non necessariamente hanno familiarità con la pertinente procedura e la revoca dovrebbe sempre essere possibile, anche senza che tale opportunità sia menzionata espressamente. La disposizione va dunque adeguata in modo tale da permettere all’assemblea dei creditori di proporre al giudice la revoca del commissario (SW);

− anche l’articolo 294a capoverso 3 AP-LEF, secondo il quale i creditori possono costituire o revocare una delegazione dei creditori, ammettere o revocare membri, può essere problematico nel caso in cui vi fossero conflitti d’interesse tra le singole categorie di creditori (VD). Sarebbe dunque auspicabile che soltanto il giudice, e non i creditori, sia autorizzato a compiere i pertinenti atti (FSA).

4310 Commissario (art. 295 AP-LEF)

In considerazione dell’attuale situazione insoddisfacente, sarebbe opportuno precisare le competenze del commissario nei confronti del debitore nella decisione sulla concessione della moratoria e sulla nomina del commissario (SVBK). Il commissario andrebbe inoltre sottoposto a vigilanza; tale funzione andrebbe affidata soltanto a persone le cui conoscenze specifiche possono essere verificate (SVBK). Il rafforzamento della posizione del commissa-