Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 25 pagine

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dei creditori, alla stessa stregua di quanto previsto dall’articolo 295a AP-LEF, la facoltà di autorizzare i pertinenti atti (UNIL);

− un interpellato deplora che negli articoli 300 e 301 AP-LEF si rinunci a disciplinare la prassi del commissario in materia internazionale. Nei casi in cui sono interessati stabilimenti di imprese che si trovano all’estero, sarebbe opportuno prevedere la pubblicazione negli organi previsti a tal fine nel rispettivo Paese estero (LU).

44 Fase di omologazione

441 Abrogazione dell’articolo 306 capoverso 2 numero 1bis

Un Cantone reputa inopportuna l’abrogazione di tale disposizione (VD).

442 Garanzia per i crediti collocati in terza classe (art. 306 cpv. 1 n. 2 AP-LEF)

Diversi partecipanti alla procedura di consultazione ritengono che il disciplinamento proposto sia sensato (JU, LU, SZ; economiesuisse, SchKG-Vereinigung). Un Cantone reputa positiva la proposta di rinunciare alla garanzia per i crediti collocati in terza classe, chiedendo tuttavia un approccio concludente, grazie al quale sia possibile garantire che il dividendo del concordato, risultante dall’operazione di risanamento, venga versato entro un termine determinato (BL). Dal momento che la soppressione della garanzia per siffatti crediti costituisce un indebolimento dei diritti di questi creditori, si propone che nella decisione sull’omologazione del concordato il giudice debba, se del caso, considerare se e in che misura i dividenti destinati ai creditori collocati in terza classe possano, ad esempio, venir conseguiti grazie a rendimenti futuri (economiesuisse).

Diversi partecipanti si sono tuttavia espressi anche in modo critico in merito a tale proposta:

− l’assenza totale di regole applicabili all’adempimento del concordato potrebbe comportare un ricorso sempre maggiore all’articolo 316 LEF, permettendo a ogni creditore, le cui pretese non sono state soddisfatte dal concordato, di chiedere la revoca al giudice del concordato (JU);

− la proposta è discutibile, poiché c’è da attendersi che i creditori collocati in terza classe non acconsentiranno al concordato se non sono certi della sua esecuzione. Sarebbe inoltre giudizioso prevedere sufficienti capitali che offrano ai creditori una garanzia reale per quanto concerne l’esecuzione del concordato (ASA);

− se si prevedesse la soppressione della garanzia per i crediti collocati in terza classe, ai creditori potrebbero essere sottoposti per approvazione concordati del tutto utopici. Bisogna inoltre aggiungere che già oggi le autorità giudiziarie sono sovente oberate di procedure concordatarie o di pratiche riguardanti l’autorizzazione dei concordati. La revisione proposta, che aumenta le responsabilità del giudice, risulta dunque problematica (SVC, SwissBanking, SVBK);

− vi è inoltre il rischio che creditori collocati in terza classe non privilegiati vengano indotti ad accettare concordati poco realistici e rimangano danneggiati. In futuro, per tutelare adeguatamente i loro interessi, i creditori collocati in terza classe che possono contare su una buona consulenza legale sarebbero in generale portati a rifiutare i concordati. L’articolo 306 capoverso 2 numero 2 LEF vigente va dunque mantenuto (vsi).

443 Contributo equo dei titolari di quote di partecipazione (art. 306 cpv. 1 n. 3 AP-LEF)

Diversi partecipanti alla consultazione ritengono la proposta in linea di principio interessante, ma ravvisano problemi legati all’attuazione, in particolare nel caso di società quotate in borsa al momento dell’identificazione dei titolari, poiché da tale informazione dipende la partecipazione (JU, LU; SVBK); un consultato è inoltre del parere che la formulazione proposta sia troppo vaga (SZ).