Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 25 pagine

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− anche la formulazione dell’articolo 211a capoverso 3 può dar adito a malintesi. Dal momento che il debitore non può sottoscrivere o adempiere validamente nuovi contratti senza il consenso dell’amministrazione del fallimento o dei liquidatori, non si deve parlare di «debitore». Inoltre è importante specificare che tale possibilità non si applica alle ditte individuali (SW);

− nell’articolo 297a AP-LEF è necessario chiarire cosa s’intenda per «indennizzo»; occorre precisare che ogni altro accordo contrattuale tra le parti è nullo e che l’articolo 161 capoverso 1 CO non si applica (SW);

− il tenore dell’articolo 211a AP-LEF non è sufficientemente chiaro; è inoltre necessario riesaminare l’opportunità di una disdetta dei rapporti obbligatori di durata,

poiché essa è contraria ai principi generali del diritto contrattuale (VD; UNIL);

− un intervento tanto incisivo nel diritto materiale non soltanto necessita del consenso del commissario, bensì anche di quello del giudice del concordato (TI;

SLV/ASSL). Un consultato respinge in parte espressamente tale possibilità (FER); − Taluni consultati sottolineano che la disposizione proposta si presta a notevoli abusi (SO, ZH; ASA, SLV/ASSL); il consenso del commissario richiesto per disdire il rapporto obbligatorio di durata non è sufficiente a garantire gli interessi dei creditori, poiché il commissario tenderà a decidere in favore di un possibile risanamento e quindi contro gli interessi dei creditori (ASA). Dal momento che qualsiasi persona, fisica o giuridica, può presentare una domanda di concordato senza un particolare motivo d’insolvenza e senza allegare un progetto di concordato, un assuntore di leasing potrebbe facilmente presentare una domanda di concordato e disdire il contratto di leasing per una scadenza qualsiasi con il consenso del commissario (SLV/ASSL).

La proposta di introdurre un diritto di disdetta straordinario ha in parte suscitato accese critiche da parte di diversi partecipanti. La proposta va dunque respinta (GE, SH, SO, ZH; centre patronal, CVAM, ASA, USS, SLV/ASSL, SwissBanking), poiché un siffatto diritto di disdetta straordinario interferisce eccessivamente con il diritto materiale (SH, SO, SZ; UDC; centre patronal, CVAM, SLV/ASSL, uspi). Ciò comporta pregiudizi sproporzionati per alcuni creditori (SH). L’articolo 297a AP-LEF va stralciato poiché rappresenta in pratica un’autorizzazione a interrompere un contratto assolutamente non equilibrata (VSI). La continuazione di un rapporto contrattuale a titolo personale da parte del debitore va regolata sotto il profilo materiale in funzione del creditore (economiesuisse).

La proposta è stata particolarmente criticata anche nell’ottica del contratto di locazione: una risoluzione del contratto significherebbe che il conduttore tutelato dal contratto di locazione di lunga durata dovrebbe lasciare repentinamente i locali senza alcun risarcimento. Possono pure sorgere problemi nel caso in cui una società di leasing, che versa in difficoltà finanziarie, revochi i contratti di leasing conclusi (VSI). Un consultato evidenzia che, in caso di insolvenza del conduttore, il locatore può risolvere in modo relativamente rapido il contratto di locazione fondandosi sull’articolo 257d CO, circostanza che costituisce una soluzione soddisfacente (FRI).

Un altro punto che ha suscitato critiche è il fatto che il diritto di disdetta straordinario potrebbe avere gravi ripercussioni in particolare sui rapporti di lavoro (SH, SZ; USS, Syna). La disposizione consentirebbe di licenziare immediatamente i dipendenti eludendo in tal modo l’odierna tutela speciale del lavoratore (PS; SIC, USS, Syna).

52 Della sorte dei lavoratori in caso di insolvenza (art. 333b cpv. 1 AP-CO)

Il disciplinamento proposto dall’articolo 333b AP-CO è stato da più parti approvato esplicitamente (JU, NE, TI ZG; PLR; economiesuisse, FER, FSA, USI, SchKG-Vereinigung, Gastro-