Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 25 pagine

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possono giustificare una procedura concordataria (attualmente art. 725 cpv. 1 e 2 CO). Inoltre, nell’ottica di un risanamento coronato da successo, occorre ampliare gli strumenti a disposizione del consiglio d’amministrazione (TK);

− una revisione del diritto sul risanamento deve includere anche altri ambiti giuridici come il diritto fiscale (SW);

− l’intero ambito del risanamento acquisirebbe qualità ed efficienza se i tribunali disponessero di giudici specializzati con buone conoscenze in materia economica e finanziaria (UBCS);

− vista la legge federale sul mercato interno, la competenza dei Cantoni di disciplinare la professione di rappresentante delle persone interessate nel procedimento esecutivo, prevista dall’articolo 27 LEF, è manifestamente superata. In alcuni Cantoni tale competenza comporta un’esclusione non auspicabile dei rappresentanti dei creditori. L’articolo 27 capoverso 1 LEF va dunque modificato in modo tale da permettere a chiunque di rappresentare professionalmente le persone interessate nel quadro di un procedimento esecutivo sull’insieme del territorio svizzero.

L’articolo 27 capoverso 2 e 3 LEF va invece semplicemente soppresso (SVC, vsi); − il rapporto non tratta la questione dell’impatto finanziario della revisione proposta, in particolare per quanto concerne i Cantoni (VD).

4 Pareri in merito alla revisione della procedura concorda-

taria (procedura di risanamento)

41 Avviso di indebitamento e differimento del fallimento

Molti partecipanti alla procedura di consultazione approvano esplicitamente la proposta di rinunciare al differimento del fallimento, integrandolo nella procedura concordataria (LU, NE, SZ, ZH; economiesuisse, SchKG-Vereinigung, UBCS). Tuttavia, nel caso di un’integrazione del differimento del fallimento nella procedura concordataria occorre assicurarsi che i vantaggi attuali del differimento del fallimento siano mantenuti (Gastrosuisse). È stato pure accolto favorevolmente il fatto che in futuro il differimento del fallimento sarà reso possibile per tutte le forme societarie, indipendentemente dalla loro forma giuridica (Gastrosuisse). Occorre inoltre esaminare se non sia opportuno integrare nella LEF l’avviso obbligatorio di indebitamento secondo l’articolo 725 CO, per rendere anche tale avviso applicabile a tutte le forme societarie (UBCS), permettendo a tutte le aziende di ricorrere tempestivamente alla giustizia (SZ, TI). Un partito invece approva che non sia previsto di estendere l’avviso di indebitamento ai sensi dell’articolo 725 CO anche alle ditte individuali e alle società di persone (PPD). Altri partecipanti alla consultazione si esprimono in modo critico nei confronti della proposta di integrare il differimento del fallimento nella procedura concordataria:

− giudici e specialisti apprezzano il differimento del fallimento per la sua flessibilità e affidabilità e per il fatto che soggiace al controllo di un giudice (GE; centre patronal, CVAM, FSA). È dunque opportuno mantenere il differimento del fallimento nella sua forma attuale, che ha dato buona prova (UDC; centre patronal, CVAM, FSA, SSIC, UNIL);

− il differimento del fallimento previsto dal diritto vigente si è fin qui rivelato utile poiché semplice, flessibile ed efficace. Inoltre lascia ampia libertà di apprezzamento al giudice. Ci si può dunque chiedere se la soppressione e la sostituzione con una moratoria concordataria provvisoria, complicata e di difficile accesso per le piccole e medie imprese, sia effettivamente opportuna. Il differimento del fallimento permette all’azienda di attuare un risanamento senza dover ricorrere a una procedura apposita contrassegnata da macchinosità e costi (VD).