Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 25 pagine
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capoverso 1 LEF, dovrebbe dunque prendere misure per il caso in cui le autorità interessate non fossero in grado di trovare un consenso in tempo utile (ZH; FSA); − due interpellati osservano inoltre che nelle procedure fallimentari si constata sempre più sovente che gli impianti di produzione o l’attività commerciale della ditta fallita non sempre coincidono con la sede della società. Per tale motivo è necessario chiedersi se non sia il caso di inserire nella legge un obbligo generale di prestare assistenza reciproca per gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti (OW, SH). L’obbligo di prestare assistenza si limita attualmente alla compilazione
dell’inventario e al pignoramento di beni mobili (esecuzione del pignoramento, stesura dell’inventario nel fallimento). In particolare diversi uffici rifiutano l’assistenza quando si tratta di sentire il debitori o il suo responsabile, invocando l’articolo 229 LEF, sebbene nella pratica una tale opportunità sarebbe sovente auspicabile (OW);
− un Cantone constata che la disposizione proposta non è applicabile nella prassi: al fine di permettere un reale coordinamento della procedura fallimentare o della procedura concordataria, giudici e uffici interessati dovrebbero poter accedere ai dati relativi all’amministrazione e agli azionisti di tutte le società in Svizzera, il che è piuttosto problematico sotto il profilo della protezione dei dati. Per questo motivo vi è il rischio che la pertinente disposizione resti una semplice dichiarazione d’intenti senza rilevanza pratica, a meno che i rapporti di partecipazione alle società interessate (come ad esempio nel caso di Swissair) non siano noti (FR);
− in merito all’articolo 4a capoverso 2 AP-LEF un Cantone riconosce la possibilità di designare tra diverse amministrazioni del fallimento o tra più commissari un’unica istanza competente per tutte le procedure. È invece ritenuto problematico permettere a un unico organismo, come proposto, di occuparsi contemporaneamente sia dei fallimenti sia delle moratorie, poiché un siffatto raggruppamento di procedure con scopi molto diversi nelle medesime mani potrebbe comportare svariati problemi e penalizzare segnatamente una procedura rispetto a un’altra (BE);
− un partecipante è del parere che la disposizione proposta sia formulata in modo molto infelice e vi sia il rischio di una notevole incertezza giuridica in particolare perché il tenore utilizza nozioni poco usuali («organi di esecuzione», «materialmente connesse», ecc.). Sarebbe invece opportuno attribuire le competenze mediante un disciplinamento comprensibile e non istituire norme poco chiare che creano incertezza giuridica. Anche l’equiparazione tra i giudici del fallimento e del concordato coinvolti e le autorità di vigilanza, come previsto dall’articolo 4a AP-LEF, è ritenuta molto problematica (UNIL).
55 Azione pauliana
Tre partecipanti alla procedura di consultazione approvano esplicitamente la prevista esclusione dell’azione pauliana per negozi giuridici compiuti durante una moratoria concordataria e autorizzati dal giudice del concordato o dalla delegazione dei creditori (VD; FSA, SchKG-Vereinigung). Anche il ribaltamento dell’onere della prova nel caso delle azioni revocatorie pauliane è accolto positivamente (FR, JU, LU, SG, SO, VD, ZG; SchKG-Vereinigung,
UBCS). Lo stesso dicasi per l’articolo 285 capoverso 3 AP-LEF (NE; SW). Un Cantone approva inoltre esplicitamente l’abrogazione del termine di perenzione molto breve (ZG).
Per il resto sono state formulate diverse altre proposte:
− si propone di correggere la prassi del Tribunale federale per quanto concerne l’azione pauliana, ritenuta troppo restrittiva e con esiti insoddisfacenti: obbliga infatti il consiglio di amministrazione a sospendere in uno stadio precoce il pagamento per prestazioni di servizi, poiché queste non presentano un controvalore che può essere iscritto a bilancio. Così non si fa altro che ricorrere più rapidamente al giudice con conseguente perdita di valore del patrimonio (TK);