Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 25 pagine

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323 Circa la necessità di rivedere la procedura di risanamento in generale

Molti partecipanti alla consultazione condividono il parere del collegio peritale, secondo cui le norme svizzere in materia di insolvenza sono idonee e applicabili anche al risanamento delle imprese e dunque non è necessario sottoporle a una revisione totale (NW, SG, SO, UR;

PLR, UDC; economiesuisse, FER, KBK, USI, SSIC, veb, UBCS). Inoltre, è stato accolto favorevolmente il fatto che l’avamprogetto non propone un vero e proprio diritto in materia di insolvenza specifico per i gruppi di società e un consolidamento materiale (pooling) (SchKG-Vereinigung). Anche la rinuncia consapevole a istituire una vera e propria legislazione speciale per i fallimenti di ampia portata è stata esplicitamente approvata (BL). Alcuni partecipanti hanno sottolineato che non vi è una vera e propria necessità di legiferare in tale materia: l’avamprogetto è una conseguenza del tracollo di Swissair. Attualmente invece non sussiste più una necessità così impellente di procedere a una revisione (VD; centre patronal,

CVAM, UNIL).

324 Osservazioni generali sull’avamprogetto e sul rapporto esplicativo

Un interpellato accoglie favorevolmente la struttura chiara e semplice dell’avamprogetto (SO), mentre un altro apprezza che l’avamprogetto metta su un piano di parità tutti i creditori (NE). Tre partecipanti alla consultazione sono del parere che con l’avamprogetto sia stato possibile trovare un buon compromesso tra interessi divergenti (centre patronal, CVAM,

SchKG-Vereinigung). Un partito ritiene invece che l’avamprogetto favorisca piuttosto i debitori, a scapito degli interessi dei creditori (UDC). Inoltre un Cantone critica la complessità del diritto sul risanamento proposto, che andrebbe dunque riservato ai casi più difficili (VD).

Un altro Cantone – individuando una lacuna dell’avamprogetto – è sorpreso che la realtà giuridica e le conseguenze risultanti dalle modifiche proposte non siano state analizzate e approfondite e che molte affermazioni si fondino soltanto su supposizioni (ZH). È stato inoltre suggerito di consultare anche le norme internazionali e in particolare quelle europee in materia, come ad esempio il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio 29 maggio 2000 relativo alle procedura di insolvenza, unitamente al regolamento (CE) n. 788/2008 del Consiglio del 24 luglio 2008 (GE).

Taluni ritengono inoltre che la procedura concordataria sia sovente oggetto di abusi e aggiungono che, grazie all’avamprogetto, quest’ultimi vengono addirittura facilitati: visto che generalmente i concordati determinano mandati molto lucrativi per le fiduciarie, a più riprese al termine di procedure concordatarie sfociate in fallimenti è emerso il sospetto che al commissario interessasse anzitutto finanziare i suoi onorari con i beni restanti; le autorità di vigilanza sono praticamente impotenti di fronte a tali comportamenti (BE). Un ulteriore problema è costituito dal fatto che i debitori minacciati dal fallimento tendono a utilizzare la procedura concordataria come una sorta di scappatoia. Nell’ambito della liquidazione in via di fallimento in seguito a una procedura concordataria è sovente risultato che i debitori hanno utilizzato la procedura concordataria non tanto per il risanamento della società, quanto piuttosto per occultare patrimonio (BE). La revisione proposta non tiene conto di tale situazione, bensì tende ad accentuarla, in particolare con l’introduzione della moratoria provvisoria e i numerosi compiti suppletivi del commissario che vi sono connessi (BE). Inoltre, sotto il profilo del contenuto, diversi punti della revisione proposta (segnatamente l’eliminazione del diritto di ritenzione, la disdetta dei rapporti obbligatori di durata, nonché la protezione dei lavoratori) pongono quesiti inerenti al diritto materiale che, vista la loro rilevanza, non andrebbero discussi nell’ambito della revisione della procedura di risanamento, bensì in sede separata (VD). Inoltre sarebbe opportuno tenere conto dell’attuale revisione del diritto svizzero della società anonima, alla quale il rapporto non accenna (TK).

Sotto il profilo redazionale alcuni criticano il fatto che nel testo di legge siano stati inseriti molti nuovi articoli provvisti di lettere suppletive (ad es. art. 293a−293d). La moltiplicazione delle norme di legge implica una perdita di fluidità del testo (SW). Inoltre, taluni partecipanti