Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 25 pagine

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1 Introduzione

Il 28 gennaio 2009 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l’avamprogetto di revisione del dicembre 2008 della legge sulla esecuzione e sul fallimento (procedura di risanamento). La procedura di consultazione si è conclusa l’8 maggio 2009. Sono stati invitati alla consultazione il Tribunale federale, i Cantoni, i partiti rappresentati nell’Assemblea federale, le facoltà di diritto, nonché altre organizzazioni interessate.

Si sono pronunciati 25 Cantoni, 4 partiti politici e 31 organizzazioni. Inoltre due partecipanti non invitati ufficialmente hanno inviato spontaneamente il loro parere.

Hanno espressamente rinunciato a inoltrare il loro parere il Tribunale federale e l’Unione delle città svizzere.

2 Elenco dei partecipanti

Si veda allegato.

3 Pareri generali in merito all’avamprogetto

31 Valutazione globale

La maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione approva espressamente la revisione proposta (AG, AI, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, TG, TI, UR, ZG, ZH; PPD, PLR; ASA, economiesuisse, KBK, SchKG-Vereinigung, SwissBanking, Fiduciari Suisse, WP). Soltanto taluni interpellati hanno espresso un parere critico (SH, VD, ZH; CVAM). Due partiti (PS, UDC) e altri quattro partecipanti (centre patronal, SIC, USS, vsi) hanno respinto in toto l’avamprogetto.

32 Considerazioni di fondo

321 Modo di procedere

Un interpellato critica il fatto che le proposte si fondano unicamente sul parere di un gruppo di esperti, il cui obbiettivo era soltanto quello di tutelare gli interessi degli organi di risanamento e degli studi legali coinvolti, senza consultare i rappresentati dei lavoratori (USS). Pure criticata è stata l’assenza di un rappresentante dell’autorità giudiziaria (UNIL). Prima della stesura del messaggio è inoltre indispensabile consultare gli esperti delle associazioni professionali e settoriali, affinché nel messaggio sia possibile integrare le richieste delle PMI (USAM).

Infine, si deplora la circostanza che la minoranza romanda fosse sottorappresentata in seno al collegio peritale, di conseguenza il primo rapporto del 2005 è stato tradotto solo parzialmente e nessun testo romando è stato citato nel secondo rapporto (centre patronal, CVAM, UNIL).

322 Circa la situazione iniziale

Un Cantone deplora il ripetuto riferimento nell’avamprogetto al tracollo di Swissair e il fatto che anche le nuove proposte sono concepite per l’insolvenza di gruppi di società e non tengono conto della realtà: nella maggioranza dei casi si tratta di ditte individuali o di piccole medie imprese (BE). Inoltre, proprio il caso Swissair non ha fornito elementi determinanti in merito alla necessità di modificare la procedura concordataria. Un fallimento non va sempre impedito a tutti i costi. Anzi, sovente il fallimento permette di riavviare più rapidamente una nuova attività, mentre l’attuazione di misure di risanamento richiede molto tempo. E anche il rafforzamento dei diritti di partecipazione dei creditori proposto non è in grado di compensare in modo efficace tale dato di fatto (UDC).