Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 25 pagine

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Un partecipante per contro respinge la responsabilità solidale proposta per i lavoratori i cui rapporti di lavoro vengono rilevati dal nuovo datore (USI). In tal modo si crea un nuovo ostacolo al risanamento, poiché i crediti insoluti risultanti dai rapporti di lavoro rilevati dissuaderebbero un potenziale investitore (USI). Grazie al privilegio nel fallimento la protezione del lavoratore rimane tutelata a sufficienza anche senza una responsabilità solidale (economiesuisse). Differenziare tra rapporti di lavoro rilevati e non rilevati comporta inoltre una disparità di trattamento dei creditori all’interno della medesima classe (economiesuisse). Secondo un consultato (FER), la proposta è contraria alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 129 III 335). Altri partecipanti invece approvano esplicitamente la proposta (Gastrosuisse).

In caso di licenziamenti collettivi il datore di lavoro è tenuto a consultare i lavoratori e a rispettare una determinata procedura come previsto dagli articoli 335f e 335g CO. Anche se il fallimento è dichiarato in seguito di decisione giudiziaria, ciò non comporta necessariamente la cessazione dell’attività dell’azienda. Nondimeno l’avamprogetto parte dal presupposto che le disposizioni in materia di licenziamenti collettivi non vadano applicate nel fallimento. Le pertinenti spiegazioni non convincono, dato che i diritti di partecipazione ai sensi dell’articolo 335f CO non sono stati integralmente inseriti nei diritti dei creditori secondo la LEF. La precisazione proposta viene dunque respinta; i diritti di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 335f CO devono applicarsi anche in caso di dichiarazione di fallimento con prosecuzione dell’attività aziendale (economiesuisse, USS, Syna).

Conformemente alle disposizioni del diritto in materia di fallimento, i lavoratori non beneficiano di un’informazione anticipata. Se non sono simultaneamente anche creditori del fallimento, i loro interessi non coincidono con quelli degli altri creditori. La revisione deve tenere conto di tale circostanza (SH).

53 Privilegi di determinati creditori

531 Privilegi nel fallimento

Taluni partecipanti alla procedura di consultazione si sono espressi favorevolmente sulla proposta del collegio peritale di rinunciare ad abolire i privilegi in materia di fallimento (SZ; WP). Un consultato invece deplora espressamente che tali privilegi non vengano eliminati (SchKG-Vereinigung).

532 Abolizione del diritto di ritenzione del locatore

Numerosi partecipanti hanno approvato espressamente l’eliminazione del diritto di ritenzione del locatore di locali commerciali (BS, LU, NE, NW, OW, SZ, ZG, ZH; PPD; FSA, KBK,

SchKG-Vereinigung).

Diversi consultati chiedono inoltre di eliminare il diritto di ritenzione della comunione dei proprietari per piani (art. 712k CC); non è coerente mantenere il diritto di ritenzione dei comproprietari senza motivare perché questi ultimi debbano beneficiare di una protezione migliore rispetto al locatore (BS, FR, NW, ZH, VD; centre patronal, CVAM, KBK, uspi). Tre partecipanti (BS, ZH; KBK) fanno notare che si tratta di una deroga contraria al sistema del principio del pegno manuale. Tale principio non è pressoché mai utilizzato, poiché la comunione dai comproprietari dispone altresì dello strumento dell’ipoteca legale (art. 712i CC) e comunque al giorno d’oggi di norma l’arredamento in questione è difficilmente pignorabile, visto il rapporto costi-benefici (ZH). Si propone inoltre di abolire anche il diritto di ritenzione degli albergatori e dei padroni di stalle (art. 491 CO), che rinvia alle disposizioni relative al diritto di ritenzione del locatore, poiché in questo caso si elude il principio del pegno manuale e tale disposizione è comunque rimasta lettera morta (BS).

Diversi consultati hanno invece esplicitamente respinto l’eliminazione del diritto di ritenzione (BE, GL; UDC; ASA, centre patronal, CVAM, FRI, Gastrosuisse, HEV, UNIL, uspi, vsi). La pratica ha dimostrato che al giorno d’oggi il diritto di ritenzione del locatore costituisce una garanzia rapida e semplice nel caso in cui un conduttore o un affittuario sia in arretrato con i