Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 25 pagine

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creditori unito alla possibilità di impugnare gli atti del commissario (SW). Un altro interpellato è del parere che anche i creditori che non sono rappresentati in seno alla delegazione dei creditori debbano avere la possibilità di presentare un reclamo (UNIL).

A titolo complementare un Cantone propone di costituire automaticamente la delegazione dei creditori e non lasciare la pertinente decisione al giudice (NE). Un consultato (ZH) ritiene che sarebbe stato coerente prevedere l’istituzione di una equivalente delegazione dei creditori anche per il fallimento (art. 237 cpv. 3 LEF).

È stata pure avanzata la richiesta che i lavoratori dell’impresa interessata ottengano il diritto di convocare la delegazione dei creditori. I lavoratori dovrebbero inoltre essere obbligatoriamente rappresentati in seno alla delegazione dei creditori, poiché, come l’esperienza insegna, generalmente sono sottorappresentati. Sarebbe opportuno esaminare in che misura sia possibile ampliare il diritto di partecipazione della delegazione dei creditori in particolare in materia di diritto di veto su questioni riguardanti i diritti dei lavoratori (Syna).

4312 Rimedi giuridici (art. 295b AP-LEF)

Un partecipante alla procedura di consultazione ritiene pure problematico che la maggioranza dei creditori non disponga delle conoscenze necessarie per inoltrare un reclamo fondato. In ambito internazione si aggiunge inoltre il problema dell’informazione dei creditori (LU). Ci si chiede quale sia l’utilità di tale innovazione: procedure di ricorso in una fase in cui

l’impresa si batte per la sua sopravvivenza potrebbero essere estremamente controproducenti (TK).

Diversi interpellati criticano inoltre il fatto che la delegazione dei creditori possa autorizzare determinati atti ai sensi dell’articolo 298 capoverso 2 AP-LEF in vece del giudice (PLR; centre patronal, CVAM, FSA).

4313 Pubblicazione (art. 296 AP-LEF)

L’inserimento del registro di commercio nell’elenco delle autorità da informare è ritenuto giustificato (FR, LU). Non vi è invece la necessità di inserire nella legge l’obbligo di comunicare la concessione della moratoria anche all’ufficio dei fallimenti, poiché quest’ultimo non è interessato alla procedura di moratoria e nella pratica non ne è neppure informato (BL, ZH;

SchKG-Vereinigung). Si propone di specificare che la pubblicazione è ordinata dal giudice (SW).

4314 Sospensione della moratoria (Art. 296a AP-LEF)

Il disciplinamento proposto è la conclusione coerente delle norme procedurali che lo precedono (LU; SchKG-Vereinigung). Tuttavia dovrebbe essere fatto salvo il diritto del debitore e dei creditori richiedenti di ricorrere contro la decisione di revoca nel caso di un risanamento coronato da successo, poiché i restanti creditori non dipongono delle conoscenze sufficienti per ricorrere (LU). Secondo un altro interpellato non vi è alcuna necessità pratica di inserire tale articolo (TK).

4315 Effetti della moratoria

Per quanto concerne gli articoli 297-298 e 300 AP-LEF seg. sono pervenute tutta una serie di osservazioni e proposte:

− il divieto, applicabile anche ai creditori privilegiati, di promuovere o portare avanti un’esecuzione (art. 297 AP-LEF) viene accolto positivamente, poiché permette di mettere tutti i creditori sullo stesso piano (FR, JU). Non è tuttavia chiaro il motivo per cui tale divieto non si applichi pure ai creditori che detengono crediti garantiti da pegno immobiliare (FR);

− un consultato accoglie favorevolmente l’opportunità data al giudice del concordato dall’articolo 298 AP-LEF di ampliare le competenze del commissario (LU). Una critica è stata mossa nei confronti della disposizione che attribuisce alla delegazione