Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 25 pagine
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42 Fase d’introduzione della procedura concordataria
421 Domanda del debitore (art. 293 lett. a AP-LEF)
Per decidere in merito alla concessione della moratoria non è più necessario presentare,
come sinora, una proposta di concordato e dunque (come proposto dall’avamprogetto) è possibile rinunciarvi (JU, LU, SZ). Un interpellato è del parere che la presentazione del piano di liquidità rivesta particolare importanza (SZ).
Lo stato patrimoniale e il conto economico, che occorre presentare, dovrebbero soddisfare determinati requisiti minimi; in particolare sarebbe necessario esigere che da essi emerga un quadro della situazione reale per quanto concerne la condizione patrimoniale, finanziaria e reddituale. Anche le cifre relative al piano dovrebbero fondarsi su documento di riferimento (veb). L’articolo 293 lett. a AP-LEF va completato in modo tale da precisare che deve trattarsi di un bilancio che rifletta la situazione attuale, senza necessariamente essere revisionato (SW), e che occorre presentare documenti aggiornati e informazioni fondate, dalle quali è possibile evincere le prospettive future della società (LU; UBCS). Al fine di evitare abusi occorre prestare maggiore attenzione all’obbligo di motivare in modo circostanziato la domanda di concordato (economiesuisse).
Diversi partecipanti alla consultazione criticano invece la proposta di rinunciare in questa fase all’obbligo di presentare una proposta di concordato: se il debitore non vi è più tenuto, c’è il pericolo che vengano presentate domande abusive (FR; SwissBanking). Si teme insomma che, agevolando notevolmente l’accesso alla moratoria, aumenti il rischio che un debitore scaltro, mediante l’allestimento ad hoc di stati patrimoniali, conti economici e cifre riguardanti il piano di liquidità, possa indurre un giudice del concordato, poco avvezzo agli aspetti finanziari, a concedergli una moratoria provvisoria di quattro mesi, durante la quale non è necessario nominare un commissario, che non deve essere comunicata all’ufficio d’esecuzione e dei fallimenti. Così facendo, determinate cerchie di debitori vengono quasi invogliate a tentare la propria fortuna con una moratoria provvisoria e a procrastinare un fallimento imminente, almeno finché non hanno potuto prelevare gran parte del patrimonio dell’azienda. Per questi motivi si chiede che la moratoria provvisoria entri in linea di conto soltanto nel caso di società che dispongono di un certo capitale minimo o adempiano altri criteri adeguati (BE). Un partecipante ha inoltre chiesto di rendere in ogni caso obbligatoria la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e di un piano di liquidità(FR).
422 Domanda del creditore (art. 293 lett. b AP-LEF)
La condizione prevista, ossia che la procedura concordataria possa essere chiesta soltanto dal creditore legittimato a presentare domanda di fallimento (art. 293 lett. b AP-LEF), non è opportuna. Sono innanzitutto i creditori finanziari (banche) a essere in grado di sostenere (e a essere interessati a) una procedura concordataria, ma sovente non dispongono della pertinente legittimazione di presentare la domanda di fallimento, mentre creditori meno importanti, ma con una comminatoria di fallimento in mano sarebbero legittimati a farlo. Di conseguenza qualsiasi creditore interessato dovrebbe avere la possibilità di ottenere una moratoria provvisoria. Le ingenti spese procedurali sono sufficientemente dissuasive da prevenire eventuali abusi (LU).
423 Domanda d’ufficio (173a LEF, 293 lett. c AP-LEF)
Per l’avvio d’ufficio della procedura concordataria (art. 173a e 293 lett. c AP-LEF) c’è da chiedersi come nella pratica il giudice possa valutare d’ufficio quando occorra concedere la moratoria all’impresa che vuole depositare il bilancio, se una domanda in tal senso non è neppure stata formulata. In questo caso il giudice sarebbe praticamente nell’impossibilità di motivare le prospettive di risanamento, tanto più che la decisione va emanata nell’ambito di una procedura sommaria fondata sull’esame degli atti. È dunque inadeguato mantenere la possibilità di avviare d’ufficio una procedura concordataria (UBCS).