Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 25 pagine

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rio non è esente da problemi. Infatti, al momento attuale, i Cantoni applicano criteri molto diversi per quanto concerne il conferimento del mandato di commissario; la revisione proposta non mette mano a tale questione. Vista l’importanza sempre maggiore della procedura concordataria, un partecipante alla consultazione propone di disciplinare in modo uniforme a livello federale le condizioni che permettono a una persona di operare come commissario, non da ultimo anche in considerazione dell’aumento sempre più frequente delle procedure parallele a livello cantonale (BE). Il diritto attuale non permette di perseguire il commissario per irregolarità nell’esercizio del suo mandato. Qualora in un fallimento dichiarato in seguito a una procedura concordataria le autorità accertassero irregolarità, il commissario ormai non sarebbe più legato al Cantone da un rapporto di servizio ai sensi della LEF. Una volta estinto il mandato, non è più possibile applicare misure in virtù dell’articolo 14 LEF. Sarebbe dunque opportuno fare in modo che le regole dell’articolo 14 LEF possano applicarsi per analogia anche al commissario; nella legge occorrerebbe inoltre stabilire che un commissario rimane perseguibile, ai fini dell’inchiesta o di sanzioni ai sensi dell’articolo 14 LEF, per almeno 12 mesi dopo la conclusione della procedura (BE).

Un interpellato propone di completare l’articolo 295 AP-LEF con un capoverso 3 che reciti: «Se la procedura di risanamento non si prefigge la conclusione di un concordato, il commissario, oltre ad adempiere i suoi obblighi conformemente all’articolo 293 capoverso 2 lettera b e d, opera attivamente in vista del risanamento del debitore e può partecipare

all’elaborazione del piano di risanamento» (SW).

4311 Delegazione dei creditori (art. 295a AP-LEF)

Diversi partecipanti approvano espressamente la possibilità d’istituire una delegazione dei creditori (NE, SH, SO, ZH; PPD, PLR, PS; economiesuisse, FER, Fiduciari Suisse) e di convocare un’assemblea straordinaria dei creditori (PPD, PS). Pure favorevolmente è accolta la proposta di rafforzare i diritti di partecipazione dei creditori (SchKG-Vereinigung, USS,

UBCS). Altri invece si esprimono contro l’istituzione di una delegazione dei creditori (BL, VD; PLR; FSA, TK). Come motivo si adduce che la designazione di una delegazione dei creditori renderebbe la procedura complicata, onerosa e più lunga (TK). Un Cantone è del parere che l’intervento di una delegazione dei creditori possa essere utile soltanto nel caso di moratorie che riguardano gruppi di società, ma non piccole e medie imprese (GE). Il sistema attuale va mantenuto per evitare procedure relative a una composizione equilibrata della delegazione dei creditori nel corso della fase moratoria e per prevenire sterili conflitti d’interesse tra la delegazione dei creditori, il commissario e la direzione aziendale (BL). Attribuendo ampie competenze alla delegazione dei creditori, vi è una sorta di privatizzazione della procedura, che aumenta il rischio di parzialità e di concessione di favori (VD; FSA); ciò potrebbe essere particolarmente problematico poiché gli atti compiuti ai sensi dell’articolo 285 capoverso 3 AP-LEF in seguito non sono più revocabili (VD).

Critiche sono anche state mosse al fatto che dalla norma non emerge in che modo viene nominata la delegazione dei creditori prevista e com’è composta. Nella pratica ciò può comportare parecchi problemi come ad esempio un numero eccessivo di creditori in seno alla delegazione o l’inoltro di una moltitudine di ricorsi contro l’inclusione o la mancata inclusione di determinati creditori in seno alla delegazione (VD). A tale proposito un interpellato propone di stabilire in un capoverso 4 che la delegazione dei creditori è tenuta a dotarsi di un regolamento approvato dal giudice (SW).

Un partecipante alla consultazione deplora che le competenze della delegazione dei creditori di cui all’articolo 295a AP-LEF non siano definite in modo chiaro. Anche la portata del diritto di partecipazione senza diritto di veto è poco comprensibile, poiché non è chiaro se la delegazione dei creditori possa opporsi alle decisioni del commissario oppure se in fin dei conti spetta comunque al giudice decidere (SVBK). Anche un altro interpellato ha ritenuto problematico il fatto che la delegazione dei creditori possa impartire istruzioni al commissario. In questo caso sarebbe opportuna l’introduzione di un diritto di proposta della delegazione dei