Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 25 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 21Fedlex · Rapporto sui risultati
− invece di inasprire le disposizioni sull’azione pauliana si reputa necessario e urgente chiarire le regole e delimitarle a casi specifici; il collegio peritale non si è espresso sul tema, molto rilevante, relativo alla possibilità e al modo di promuovere un’azione revocatoria per gli onorari della consulenza nell’ambito del risanamento (TK);
− quando in un fallimento interviene una società subentrante, il fatto che un titolare d’azienda possa proseguire le attività della società precedente sotto una nuova ragione sociale e rilevi anche tutta la clientela della società costituisce un problema. Sovente il valore di tale clientela non è stato tradotto in cifre e non è stato versato alcun indennizzo adeguato per il rilevamento dei clienti. Ci si pone dunque il quesito se non occorra stabilire (d’ufficio) in che misura la clientela sia stata trasferita gratuitamente alla società subentrante (veb);
− né l’avamprogetto né il rapporto esplicativo definiscono il mutuante come «persona vicina» al debitore. Ciò corrisponde all’interpretazione attuale dell’articolo 4ter della legge sulle banche, ove il semplice creditore non è considerato una persona vicina neppure se entra a far parte del consiglio d’amministrazione della società che ha beneficiato del credito. L’articolo 286 capoverso 3 e l’articolo 288 capoverso 2 AP-LEF va dunque precisato in tal senso (SwissBanking);
− è poco chiaro cosa s’intenda con la nozione «persona vicina» (UNIL);
− l’articolo 285 capoverso 3 AP-LEF è incompleto, poiché è necessario menzionare anche i negozi giuridici autorizzati dal commissario (SW);
− visto che la pratica dimostra che le indagini sui creditori possono a volte durare più di due anni (ad es. se vi è un nesso con l’estero o la procedura di fallimento deve essere sospesa per mancanza di attivi), il termine di prescrizione andrebbe esteso a cinque anni. Tale soluzione permetterebbe anche di attendere l’esito di un procedimento penale intentato parallelamente (FSA, veb).
Per contro, altri partecipanti alla procedura di consultazione respingono la proposta riguardante il ribaltamento dell’onere della prova proposto (PLR, UDC; economiesuisse, FSA,
SwissBanking, Fiduciari Suisse). A seconda delle circostanze, il beneficiario potrebbe non essere in grado di fornire le prove richieste (Fiduciari Suisse), poiché rischierebbe restrizioni creditizie se la banca che concede il credito corresse il rischio di figurare come persona vicina (SwissBanking). Il ribaltamento dell’onere della prova come proposto nell’avamprogetto stravolge i principi sanciti dall’articolo 8 e dall’articolo 3 CC; tale ribaltamento è pure contrario al principio «negativa non sunt probanda», ossia che non si è tenuti a provare i fatti negativi. Conseguentemente tale modifica non è necessaria (PLR, UDC; economiesuisse). Dal momento che i giudici tengono già conto della situazione particolare delle persone vicine, la legge non necessita di alcuna modifica (PLR). Inoltre il ribaltamento dell’onere della prova previsto comporta de facto una responsabilità causale (PLR, UDC). Non permette neppure di adeguare le azioni revocatorie ai rapporti esistenti all’interno di un gruppo di società, poiché nel caso di una revoca delle operazioni finanziarie effettuate all’interno di un gruppo di società è necessario determinare, in seno a tale gruppo, quale massa (fallimentare o concordataria), e dunque quali creditori, sono interessati; la questione non è dunque incentrata su persone esterne al gruppo (PLR). Infine, l’innovazione proposta potrebbe rivelarsi controproducente per quanto concerne i creditori e, soprattutto in un periodo di crisi economica, ostacolare i risanamenti, in special modo quando si tratta di banche (PLR; economiesuisse, SwissBanking). L’attore potrebbe avvalersi dei mezzi processuali per obbligare il convenuto a produrre documenti riguardanti un’operazione finanziaria controversa, eliminando in tal modo le difficoltà probatorie (economiesuisse). Infine è difficile stabilire quali sarebbero gli effetti di un siffatto ribaltamento dell’onere della prova sulla valutazione penale delle medesime fattispecie (economiesuisse, SwissBanking).