Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/31: Revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento · 25 pagine

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suisse, SwissBanking, Fiduciari Suisse, veb, UBCS). Anche il completamento dell’articolo 335e CO ha incontrato il favore di diversi partecipanti (LU; economiesuisse, USI).

Taluni consultati si esprimono sostanzialmente in favore della proposta, ma nel contempo chiedono che la posizione dei lavoratori non ne risulti indebolita. Occorre in particolare esaminare se in relazione al nuovo disciplinamento previsto dall’articolo 333b capoverso 1 CO siano possibili misure suppletive di protezione dei lavoratori (AG, LU, SZ). Diversi altri partecipanti alla procedura di consultazione si esprimono però anche in modo molto critico nei confronti della proposta e la respingono (GE, SH; PS; USS, Syna):

− l’articolo 333 CO è una norma tutelare del diritto in materia di contratto di lavoro individuale e si applica al singolo lavoratore. L’articolo in questione non costituisce però uno strumento di diritto pubblico per regolare il mercato del lavoro. La soluzione proposta va respinta perché scardina determinate norme tutelari (SH; USS, Syna);

− nel rapporto esplicativo non si trova inoltre alcun elemento tendente a dimostrare che l’articolo 333 CO vigente ostacoli o addirittura impedisca i risanamenti (PS;

SIC);

− nel caso di fallimenti e risanamenti di imprese, i lavoratori sono spesso doppiamente coinvolti: da un canto in veste di creditori di salari rimasti impagati, dall’altro come lavoratori che devono temere per il loro posto di lavoro. La revisione proposta non tiene sufficientemente conto di questo duplice aspetto. Già attualmente le disposizioni vigenti offrono scarsa protezione in caso di insolvenza; tuttora in caso di licenziamenti collettivi manca un obbligo di prevedere un piano sociale.

L’avamprogetto indebolisce ulteriormente la posizione dei lavoratori in caso di moratoria concordataria invece di rafforzarla (SIC, USS);

− l’esperienza passata insegna che il diritto svizzero in materia di contratto di lavoro è sufficientemente flessibile per adeguare i rapporti d’impiego in caso di passaggio a un nuovo datore di lavoro, senza dover attenuare l’articolo 333 CO (ZH; SIC,

USS). Il sistema va rafforzato, non smantellato (PS; SIC, USS). La pratica ha dimostrato che nel caso di trasferimenti d’azienda, gli accordi tra vecchio e nuovo datore di lavoro nonché con i partner sociali sono usuali; tali accordi permettono di tenere conto di tutti gli interessi in campo e di stemperare le situazioni difficili che possono derivare dall’applicazione dell’articolo 333 CO (ZH; PS);

− la proposta di abolire il principio del trasferimento automatico dei rapporti di lavoro in caso di acquisto di un’azienda durante una moratoria concordataria nel quadro di un fallimento o di una procedura concordataria è stata ritenuta problematica,

poiché implica l’esclusione della responsabilità solidale del datore di lavoro.

L’acquirente risponderà soltanto dei crediti dei lavoratori rilevati. Secondo alcuni partecipanti alla procedura di consultazione, la responsabilità solidale va sempre garantita integralmente anche nell’ambito della procedura di insolvenza (PS; SIC, USS, Syna). Diversamente da quanto deciso dal Tribunale federale, la responsabilità solidale dell’acquirente deve potersi applicare anche in caso di acquisto

dell’azienda dopo il fallimento del precedente datore di lavoro. L’articolo 333 capoverso 3 CO va dunque precisato in tal senso (PS; USS, Syna). Nella legge occorre pure inserire che la responsabilità solidale si estende anche ai crediti di contributi da parte delle assicurazioni sociali (PS; USS, Syna);

− la motivazione avanzata nel rapporto esplicativo non è convincente e la proposta è inaccettabile. I risanamenti possibili unicamente se non si è tenuti a pagare i crediti salariali insoluti già esistenti in precedenza sono economicamente problematici, poiché si andrebbe a gravare eccessivamente sull’assicurazione contro la disoccupazione, tenuta a versare le indennità per insolvenza (PS).