Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/42: Revisione della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) · 22 pagine
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venir meno delle condizioni per una collaborazione proficua o della volontà del capo del Dipartimento di continuare la collaborazione).
3.1.8 Termini di risoluzione del rapporto di lavoro
I termini per la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro ai sensi della LPers (art. 12 cpv. 2 e 3) divergono da quelli previsti dal diritto privato. Rispetto agli articoli 335b e 335c CO, la LPers stabilisce infatti termini più lunghi, tanto durante quanto dopo il periodo di prova. Al momento della sua emanazione, il legislatore ha voluto in questo modo compensare la rinuncia alla nomina per la durata della funzione.
I termini più lunghi fissati dalla LPers costituiscono sovente uno svantaggio per l’impiegato, soprattutto se è lui a disdire il contratto nell’intenzione di occupare (al più presto) un altro posto di lavoro, sono un ostacolo alla flessibilità e impediscono alle parti contrattuali di agire con tempestività.
Il presente avamprogetto prevede pertanto di abrogare l’articolo 12 LPers. In virtù dell’articolo 6 capoverso 2 LPers, ai rapporti di lavoro in seno alla Confederazione sono applicabili gli stessi termini di disdetta minimi in vigore nell’economia privata, ossia quelli sanciti dagli articoli 335b e 335c CO.
Esiste la possibilità di derogare a questi termini nelle disposizioni d’esecuzione (ordinanza, contratto collettivo di lavoro) o mediante accordo scritto tra le parti contrattuali, entro i limiti stabiliti dagli articoli 335b capoversi 2 e 3 e 335c capoverso 2 CO (per i dettagli in merito ai rapporti con il CO si veda il n. 3.1.19).
3.1.9 Supplementi allo stipendio (art. 15 cpv. 4 AP-LPers)
L’articolo 15 capoverso 4 LPers disciplina le competenze del datore di lavoro in materia di supplementi allo stipendio. La disposizione è troppo restrittiva e autorizza i datori di lavoro a prevedere supplementi allo stipendio esclusivamente «allo scopo di adattarlo alla situazione regionale del mercato del lavoro, all’infrastruttura locale e ai bisogni specifici del settore». Questa clausola di esclusività nuoce tuttavia alla flessibilità del sistema salariale e limita inutilmente il margine di azione dei datori di lavoro della Confederazione.
Il nuovo articolo 15 capoverso 4 completa quindi la norma con «in particolare» e offre così un margine di azione più ampio per le esigenze specifiche dei datori di lavoro in ambito salariale. Detto margine tiene conto, ad esempio, anche delle attuali indennità di funzione, indennità in funzione del mercato del lavoro e altre indennità speciali.
Il Parlamento può continuare ad esercitare la propria influenza sulla prassi in materia di supplementi allo stipendio attraverso il preventivo, il controllo della gestione e i rapporti (art. 5 LPers), così come può orientare in particolare la determinazione degli stipendi (art. 15 LPers) e la definizione delle condizioni contrattuali dei quadri di grado più elevato (art. 6a LPers).