Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/42: Revisione della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) · 22 pagine

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L’appoggio in caso di licenziamento senza colpa dell’impiegato non si limiterà più alla garanzia di un’occupazione, ma lascerà aperta la possibilità di adottare misure di altro genere, ad esempio aiuti per permettere il passaggio a un altro settore occupazionale oppure per cominciare un’attività indipendente (riqualificazione, outplacement, collocamento, conferimento di mandati e così via). Il presente avamprogetto mantiene inoltre la possibilità di offrire all’impiegato il lavoro precedente o un altro lavoro ragionevolmente esigibile in seno alla Confederazione, ma non la considera più una misura di sostegno prioritaria, lasciando alle parti contrattuali la scelta delle misure da prendere nel caso concreto. Rispetto al rigido quadro previsto attualmente dalla LPers, l’avamprogetto consente l’adozione di misure in funzione della situazione che tengono meglio delle condizioni di ogni singolo caso. Il datore di lavoro dovrà cercare di accordarsi con l’impiegato in merito alle misure da prendere; egli pronuncerà una decisione solo se non si giungerà ad un’intesa (art. 34 cpv. 1 LPers).

Per i dettagli sull’indennità di cui all’articolo 34b del presente avamprogetto si veda il numero 3.1.17; per i dettagli sull’indennità di partenza di cui all’articolo 19 capoversi 2-5 del presente avamprogetto si veda il numero 3.1.12.

3.1.12 Indennità (art. 19 cpv. 2-5 AP-LPers)

Rispetto al diritto in vigore (art. 19 cpv. 2-8 LPers), l’articolo 19 capoversi 2-5 del presente avamprogetto disciplina in modo più succinto e semplice il versamento di indennità. La norma riassume i capoversi 2-8 dell’attuale articolo 19 LPers e lascia ai datori di lavoro il margine di manovra e l’autonomia normativa necessari affinché possano considerare le particolarità di ogni caso. In particolare sarà loro attribuita la competenza di estendere la cerchia degli aventi diritto mediante le disposizioni d’esecuzione (art. 19 cpv. 3 AP-LPers). Si pensi in particolare ai quadri superiori (ad es. segretari di Stato, direttori di Uffici federali) e ai collaboratori per i quali è necessario prevedere un piano sociale. I diritti all’indennità sanciti dall’attuale LPers non cambiano.

Estendere le competenze del datore di lavoro è una misura che si impone soprattutto allo scopo di offrire alle aziende della Confederazione (Posta e FFS), come pure al Consiglio dei politecnici federali, un margine di manovra adeguato alla loro autonomia.

3.1.13 Obbligo di trasferimento (art. 21 cpv. 1 lett. a AP-LPers)

L’articolo 21 capoverso 1 lettere a-b LPers costituisce la base giuridica per imporre agli impiegati di risiedere in un determinato luogo e/o di abitare in un determinato alloggio. Nella pratica, tuttavia, questa norma si è dimostrata insufficiente per assoggettare i dipendenti (in particolare i membri del corpo diplomatico e i militari di professione) all’obbligo di trasferimento. Il datore di lavoro deve poter vincolare questa categoria di collaboratori a cambiare luogo di lavoro e/o di domicilio ogni qual volta ciò si imponga per motivi soprattutto politici, organizzativi o personali. A questo scopo, l’articolo 21 capoverso 1 lettera a dell’avamprogetto crea una base giuridica chiara.