Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/42: Revisione della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) · 22 pagine

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dura al massimo sei mesi. Nell’economia privata, invece, sulla scorta dell’articolo 335b CO, solo il primo mese di lavoro è considerato periodo di prova. Mediante contratto normale o contratto collettivo è ad ogni modo possibile prolungare il periodo di prova a tre mesi al massimo. A ben vedere, non vi è alcuna ragione per istituire tempi più lunghi presso la Confederazione, eccezion fatta per un eventuale dispendio di tempo che la legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) richiede per la procedura di licenziamento. Inoltre, il periodo di prova più lungo previsto in seno alla Confederazione può rivelarsi uno svantaggio in particolare per gli impiegati. In caso di risoluzione del contratto, infatti, esso offre loro poca sicurezza per quanto concerne il termine di disdetta, il motivo e la protezione ai sensi dell’articolo 336a CO.

La presente revisione prevede dunque che per il periodo di prova presso la Confederazione valgano fondamentalmente le medesime disposizioni in vigore per l’economia privata. Il CO stabilisce un periodo di prova minimo di un mese. Se le parti contrattuali presso la Confederazione convengono un periodo di prova, questo durerà quindi minimo un mese e ─ fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 8 capoverso 2 AP-LPers ─ al massimo tre mesi.

In deroga al CO, l’articolo 8 capoverso 2 del presente avamprogetto consente periodi di prova più estesi, fino a sei mesi al massimo. La sua sfera di applicazione è tuttavia limitata e concerne solo funzioni speciali, che richiedono periodi di verifica più lunghi (è il caso ad es. dei cancellieri del Tribunale federale). Siffatte eccezioni possono essere introdotte solo mediante norme generali ed astratte (disposizioni d’esecuzione, contratto collettivo di lavoro) e non caso per caso, mediante decisione o contratto.

3.1.5 Durata determinata e durata della funzione

Secondo l’articolo 9 capoverso 1 LPers se il contratto di lavoro non è limitato nel tempo, il rapporto di lavoro è di durata indeterminata. Questo capoverso ripete quanto già previsto dal CO (art. 6 cpv. 2 LPers in combinato disposto con l’art. 334 CO).

L’articolo 9 capoverso 2 LPers limita in linea di principio a cinque anni la durata determinata. Si tratta di una deroga al CO poco giustificabile e, oltretutto, difficile da applicare. Il divieto di abuso del diritto (art. 2 del Codice civile; CC, RS 210) e l’articolo 334 CO offrono una tutela sufficiente dai contratti di durata determinata illeciti, soprattutto dai contratti di lavoro a catena, che cercano di impedire agli impiegati di maturare diritti di anzianità. La giurisprudenza e la prassi concernenti l’articolo 334 CO prevedono che più contratti di durata determinata che si succedono l’uno all’altro siano considerati un solo contratto di durata indeterminata, sempre che tale successione non sia giustificata obiettivamente. E ciò anche se si verificano brevi interruzioni tra i rapporti di lavoro di durata determinata. Questi principi si applicano anche al personale federale; l’avamprogetto della LPers prevede pertanto di abrogare questa disposizione.

Per la maggior parte degli impiegati federali la LPers ha abolito la nomina per la durata della funzione; l’articolo 9 capoversi 4-6 LPers e alcune leggi speciali la prevedono ancora solo in pochi casi. Il presente avamprogetto propone di abrogare tutto l’articolo in questione. Il personale che sarà nominato per la durata della funzione non sarà più sot-