Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/42: Revisione della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) · 22 pagine
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zioni di vecchiaia per tutto il loro personale. Malgrado le decisioni restrittive prese inizialmente dal Consiglio federale, allo scopo di garantire la parità di trattamento di tutti i datori di lavoro soggetti alla LPers, il principio del finanziamento non paritetico delle prestazioni deve poter essere applicato tanto alle unità amministrative decentralizzate quanto all’Amministrazione federale centrale. I datori di lavoro saranno in tal modo liberi di introdurre un finanziamento di questo genere.
Dopo aver consultato l’organo paritetico, e nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il datore di lavoro stabilisce l’ammontare del suo contributo (art. 32g cpv. 1 e 2 LPers). Il regolamento di previdenza richiede il consenso del datore di lavoro e dell’organo paritetico come pure l’approvazione del Consiglio federale (art. 32c cpv. 3 LPers e art. 4 cpv. 3 della legge su PUBLICA). Attraverso questa competenza l’Esecutivo può influire sulla quota del contributo del datore di lavoro. In merito, occorre tener conto anche del fatto che le unità amministrative decentralizzate non sono attive sul mercato, bensì completamente o in larga parte finanziate con fondi della Confederazione o mediante tributi e tasse poiché adempiono compiti sovrani. Nel quadro delle competenze attribuitegli, il Consiglio federale continuerà a fare in modo, nonostante la maggiore flessibilità introdotta con il presente avamprogetto, che le deroghe al principio del finanziamento paritetico non comportino eccessivi costi supplementari e che le unità amministrative decentralizzate seguano, nella loro regolamentazione della previdenza professionale, un orientamento analogo a quello dell’Amministrazione federale. Si può ad esempio immaginare che il finanziamento non paritetico delle prestazioni di vecchiaia sia compensato con la partecipazione degli impiegati al finanziamento dei premi per i rischi, come è già il caso per gli impiegati dei politecnici e dell’IUFFP.
La modifica dell’articolo 32c capoverso 1 è di natura redazionale.
3.1.17 Effetto sospensivo e conseguenze giuridiche (art. 34a e 34b AP-LPers)
In base al diritto in vigore, la Confederazione decide sulle controversie in materia di diritto del lavoro se le parti non giungono ad un’intesa e pronuncia una decisione contro la quale può essere interposto ricorso secondo la PA, (art. 34 LPers, art. 35 PA). Per impugnare la disdetta va seguita la procedura speciale disciplinata dall’articolo 14 LPers: se la persona licenziata fa valere la nullità della disdetta, il datore di lavoro è tenuto a rivolgersi all’istanza di ricorso e a provare la validità della disdetta nel caso in cui decida di mantenere la sua posizione (i ruoli sono invertiti, così come l’onere della prova). Fino alla decisione del ricorso il datore di lavoro deve impiegare la persona o offrirle un altro lavoro «ragionevolmente esigibile». La procedura diverge tanto dalla procedura in caso di altre controversie con la Confederazione in materia di diritto del lavoro (art. 34 segg. LPers) quanto da quella ai sensi della PA.
Il presente avamprogetto modifica le disposizioni concernenti il diritto procedurale in tre punti:
• è abrogata la procedura speciale di cui all’articolo 14 LPers. Per impugnare una decisione di licenziamento si seguirà d’ora in poi la procedura stabilita per impugnare tutte le altre decisioni concernenti il diritto del lavoro. Questo adeguamento