Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/42: Revisione della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) · 22 pagine
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3.1.14 Garanzia di un corretto svolgimento dei compiti (art. 25 e 26 AP-LPers)
Gli articoli 25 e 26 LPers definiscono le misure a disposizione del datore di lavoro atte a garantire il corretto svolgimento dei compiti. Il primo comprende principalmente misure da adottare nel caso in cui un impiegato violi i suoi obblighi (diritto disciplinare); il secondo contempla le misure volte ad assicurare che in futuro i compiti siano svolti correttamente.
Il nuovo articolo 25 riassume queste due disposizioni. Rispetto al diritto attuale, esso è orientato maggiormente all’obiettivo: il capoverso 1 incarica i datori di lavoro della Confederazione di prendere le misure necessarie per garantire un corretto svolgimento dei compiti. Diversamente dall’articolo in vigore, non si prevedono unicamente misure disciplinari e pertanto repressive, ma si mira anche a fornire impulsi costruttivi (ad es. coaching, perfezionamento o provvedimenti organizzativi).
Questo articolo conferisce alle parti un margine di azione più ampio per definire tali misure e consente loro di reagire in modo più specifico alla situazione del singolo caso. In riferimento alla terminologia corrente nell’economia privata, l’articolo 25 capoverso 2 lettera b del presente avamprogetto menziona anche l’esonero; questo termine sostituisce l’espressione attuale «sospendere il rapporto di lavoro» (art. 26 cpv. 2 LPers).
Il datore di lavoro è tenuto, per quanto possibile, a concordare le misure con la persona interessata. Se non giunge ad un’intesa, pronuncia una decisione (art. 34 LPers).
3.1.15 Sistema di gestione del personale e dossier personale (art. 27a - 27c AP-LPers)
A complemento della LPD, gli articoli 27 e 28 LPers disciplinano l’elaborazione dei dati da parte dei datori di lavoro della Confederazione.
Conformemente all’articolo 19 capoverso 3 LPD i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo solo se una legge in senso formale lo prevede espressamente. Le disposizioni della LPers in vigore non soddisfano completamente questa direttiva, poiché l’elaborazione dei dati praticata dall’Amministrazione federale all’interno del sistema BV PLUS non ha alcuna base legale formale; per il momento, essa è disciplinata solo nell’ordinanza concernente la protezione dei dati personali nell’Amministrazione federale (RS 172.220.111.4). L’articolo 27a del presente avamprogetto crea dunque la necessaria base legale formale. Accanto ai dati personali che esso menziona, nel sistema BV PLUS si possono elaborare anche tutti i dati personali che non richiedono una particolare protezione, visto che questi dati non necessitano di alcuna base legale formale. L’articolo 27a non prevede la comunicazione di dati a organizzazioni esterne mediante una procedura di richiamo, poiché i dati personali degni di particolare protezione non possono in alcun caso essere messi a loro disposizione.
L’articolo in questione si riferisce esclusivamente all’elaborazione di dati concernenti il personale da parte dell’Amministrazione federale (sistema BV PLUS). Gli altri datori di lavoro della Confederazione non possono basarsi su questa disposizione per elaborare