Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/42: Revisione della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) · 22 pagine

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toposto alla LPers (art. 2 cpv. 2 lett. e AP-LPers). Se in settori specifici è necessario ricorrere a questo tipo di nomina ─ soprattutto per garantire l’indipendenza rispetto all’organo che la decide ─, il compito di disciplinarla e di definire il quadro delle disposizioni d’esecuzione è demandato alla legislazione speciale. La nomina per la durata della funzione è prevista nelle leggi speciali ad esempio per i giudici istruttori federali e i loro supplenti (art. 15 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale [LTPF; RS 173.71]), per i giudici (art. 9 LTPF, art. 9 della legge sul Tribunale amministrativo federale [LTAF; RS 173.32], art. 9 LTF, art. 7, 11 e 14 PPM), per il direttore del Controllo federale delle finanze (art. 2 cpv. 2 della legge federale sul controllo federale delle finanze [Legge sul Controllo delle finanze; LCF; RS 614.0]) così come per l’uditore in capo dell’esercito e per il suo sostituto (art. 17 PPM).

Il progetto di revisione prevede la nomina per la durata della funzione anche per l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, nonché per il segretario generale del Tribunale federale. In quest’ultimo caso, tale nomina era sancita finora solo a livello di ordinanza (per i dettagli si veda il n. 3.2).

Queste leggi speciali disciplinano differentemente in particolare l’organo di nomina, la durata della funzione come pure la rielezione e la non rielezione e fissano un quadro normativo diverso per le questioni di dettaglio. È così che la durata della funzione è regolata in vari modi: ad esempio dall’articolo 26 dell’ordinanza dell’Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all’amministrazione parlamentare (Ordinanza sull’amministrazione parlamentare, OParl; RS 171.115), dall’articolo 32 dell’ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), dall’ordinanza sui collaboratori nominati per la durata della funzione (Ordinanza sulla durata della funzione; RS 172.220.111.6) e dall’articolo 19 dell’ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF; RS 172.220.114).

Oltre a queste durate della funzione disciplinate in leggi speciali, è prevista dall’articolo 32 OPers, sulla base dell’articolo 9 LPers, una durata della funzione anche per il procuratore generale della Confederazione e per il suo supplente, così come per i procuratori pubblici e i loro supplenti. Dato che l’abrogazione dell’articolo 9 LPers priva queste nomine della base legale, nella nuova legge federale sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP) si intende prevedere una durata della funzione di 4 anni per tali rapporti di lavoro. Il Consiglio federale sottoporrà prossimamente alle Camere il relativo messaggio.

Le leggi speciali che prevedono nomine per la durata della funzione devono definire l’organo di nomina, la durata della funzione, la procedura di rielezione come pure la procedura e i motivi della non rielezione. Esse dovrebbero inoltre stabilire quali disposizioni sul personale sono applicabili. Nel caso non venga emanato un regolamento proprio, occorre introdurre un riferimento alla legislazione sul personale federale, che sarà applicata per analogia, sempre che il diritto speciale non preveda deroghe.

3.1.6 Limite d’età (art. 10 cpv. 1 e 2 AP-LPers)

In base all’articolo 10 capoverso 2 lettera a LPers il rapporto di lavoro presso la Confe-