Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/42: Revisione della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) · 22 pagine

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rappresenta un considerevole miglioramento per il datore di lavoro, che potrà assegnare in linea generale più rapidamente i posti vacanti;

• secondo il nuovo articolo 34a il ricorso contro le decisioni del datore di lavoro ha effetto sospensivo solo se lo stabilisce l’autorità di ricorso. Ciò vale per tutte le decisioni pronunciate dai datori di lavoro della Confederazione. In seguito a questa modifica, il datore di lavoro non dovrà più motivare la revoca dell’effetto sospensivo. La possibilità di restituire l’effetto sospensivo è opportuna soprattutto nei casi in cui la nullità della disdetta sia stabilita sulla base dell’articolo 336c capoverso 2 CO (art. 34b cpv. 2 del presente avamprogetto);

• il nuovo articolo 34b capoverso 1 disciplina le conseguenze nel caso in cui sia accolto un ricorso contro una decisione di disdetta. Esso obbliga il datore di lavoro, a dipendenza dei motivi addotti in accoglimento del ricorso, a versare un’indennità (lett. a), a continuare a versare un salario (lett. b) o a prorogare il rapporto di lavoro (lett. c).

La PA rimane applicabile integralmente.

Per quanto concerne l’indennità (lett. a), il nuovo articolo 34b capoversi 1 e 3 definisce un quadro più ampio per la decisione del datore di lavoro e dell’autorità di ricorso, che permette una compensazione adeguata ─ ossia conforme al dettato costituzionale ─ qualora la disdetta presenti un vizio di forma. Le conseguenze di una tale disdetta devono avere un effetto dissuasivo. In tal modo, per il datore di lavoro «non varrà la pena» licenziare un impiegato senza un motivo giuridicamente valido o in base a una procedura viziata.

Per quanto concerne il versamento del salario, il nuovo articolo 34b capoverso 1 lettera b riprende quanto già previsto dal CO: in caso di accoglimento del ricorso contro una disdetta immediata senza un motivo grave, l’impiegato ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto.

Il nuovo articolo 34b capoverso 2 rinvia alla legge sulla parità dei sessi per le conseguenze giuridiche dei licenziamenti discriminatori a causa del sesso, nonché all’articolo 336c capoverso 2 CO per le conseguenze di una disdetta data in tempo inopportuno. In questo modo, esso prevede per la Confederazione le medesime conseguenze giuridiche stabilite dal diritto in vigore nell’economia privata.

Il nuovo articolo 34b capoverso 3 fissa i valori limite per l’indennità che l’autorità di ricorso è tenuta ad attribuire alla persona il cui ricorso contro una decisione di licenziamento sia stato accolto. L’indennità corrisponde almeno a uno stipendio mensile; se il licenziamento è fondato su un motivo oggettivamente insufficiente, almeno a sei stipendi mensili e al massimo a due stipendi annuali.

3.1.18 Autorità giudiziarie di ricorso (art. 34 cpv. 2 e 36 AP-LPers)

In base al diritto in vigore, la Confederazione decide sulle controversie in materia di diritto del lavoro se le parti non giungono ad un’intesa e pronuncia una decisione contro la