Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/42: Revisione della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) · 22 pagine

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dati concernenti il proprio personale in un sistema diverso dal sistema BV PLUS. Sempre che non ne esista un’altra a cui riferirsi, essi sono tenuti a creare, per il loro settore, una base a livello di legge speciale in funzione delle loro esigenze, che disciplini in particolare l’elaborazione dei dati personali nel loro sistema. Si prevede di introdurre tale base nella legge speciale di ciascun datore di lavoro.

Nell’ambito del presente progetto di revisione è stata valutata la possibilità di elaborare una legge separata che disciplini in unico atto normativo tutti i sistemi di gestione del personale dei datori di lavoro soggetti alla LPers. Non appare tuttavia come la soluzione più opportuna, tenuto conto che il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale nonché i Servizi del Parlamento e l’Amministrazione federale utilizzano il sistema BV PLUS, mentre i politecnici federali intendono sancire la base legale per il loro sistema di gestione del personale nella legge sui politecnici federali.

Gli articoli 27b e 27c del presente avamprogetto costituiranno la base legale necessaria per la gestione informatizzata dei dossier personali degli impiegati e dei dossier presentati dai candidati che si annunciano per un posto presso un datore di lavoro che sottostà alla LPers. In tal modo sarà possibile rispondere alla crescente necessità di trattare a livello informatico questo tipo di incarti. Le disposizioni in questione dovranno essere applicate anche dagli attuali e futuri centri di servizi specializzati dei Dipartimenti. Esse saranno loro particolarmente utili soprattutto in vista di uno scambio di dati con altre unità amministrative, poiché i documenti non dovranno più essere fotocopiati e fatti circolare sotto forma cartacea. Contrariamente all’articolo 27a del presente avamprogetto, questi due articoli saranno applicabili a tutti i datori di lavoro che sottostanno alla LPers.

3.1.16 Finanziamento della previdenza (art. 32c e 32g cpv. 4 AP-LPers)

Il 7 dicembre 2007, approvando i contratti di affiliazione delle unità amministrative decentralizzate, il Consiglio federale ha deciso che a questi datori di lavoro e alle relative casse di previdenza andava riservata una maggiore flessibilità nelle decisioni concernenti le modalità di impiego dei contributi dei datori di lavoro. Le modifiche di legge qui proposte vanno appunto in tale direzione. A seconda della struttura dell’età e del rischio, infatti, la medesima regolamentazione può comportare costi estremamente diversi per il datore di lavoro; modifiche nel collettivo degli assicurati possono determinare, col tempo, considerevoli variazioni a livello di oneri finanziari. In base all’articolo 32g capoverso 4 LPers, attualmente si applica il principio del finanziamento paritetico; possono invece essere finanziate in modo non paritetico le prestazioni per i rischi o le prestazioni di vecchiaia per determinate categorie di personale. Questo sistema, tuttavia, si è rivelato troppo restrittivo. In futuro, le prestazioni per i rischi e le prestazioni di vecchiaia dovranno quindi essere finanziate in modo non paritetico così da offrire ai datori di lavoro maggiore flessibilità affinché possano reagire meglio alle situazioni straordinarie. Senza questa modifica sarebbe inoltre necessario rivedere i regolamenti concernenti la previdenza professionale dei politecnici federali (cassa di previdenza del settore dei PF) e dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (cassa di previdenza dell’IUFFP), poiché questi datori di lavoro finanziano in modo non paritetico le presta-