Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/42: Revisione della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) · 22 pagine
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Secondo l’articolo 9 capoverso 1 LPers, se il contratto di lavoro non è limitato nel tempo, il rapporto di lavoro è di durata indeterminata. Questa norma ripete quanto già stabilito dall’articolo 334 CO, applicabile sulla base dell’articolo 6 capoverso 2 LPers, e può pertanto essere abrogata (per i dettagli si veda il n. 3.1.5).
Secondo l’articolo 10 capoverso 1 LPers, le parti possono, di comune intesa, porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. Questa norma ripete un principio già sancito dalla libertà di contratto e può quindi, come la precedente, essere abrogata.
Secondo l’articolo 11 LPers, i rapporti di lavoro di durata determinata possono essere disdetti unilateralmente con effetto immediato. Questa norma ribadisce gli articoli 334 e 337 CO (per i dettagli si veda il n. 3.1.7).
L’articolo 20 LPers disciplina l’obbligo di tutela degli interessi del datore di lavoro. Quest’ultimo equivale agli obblighi di diligenza e fedeltà di cui all’articolo 321a capoverso 1 CO, che valgono anche nei rapporti di lavoro con la Confederazione in base all’articolo 6 capoverso 2 LPers. Poiché l’articolo 321a capoverso 3 CO limita la possibilità, per l’impiegato, di eseguire parallelamente al lavoro cui è tenuto per contratto un «lavoro rimunerato per conto di un terzo», l’abrogazione dell’articolo 20 capoverso 2 LPers non presenta alcun problema. L’articolo 20 LPers è quindi abrogato senza essere sostituito. L’abrogazione di questa e di altre disposizioni della LPers, rese superflue dalla complementarità al CO, elimina sovrapposizioni tra le due normative e contribuisce ad armonizzarle. In questo modo, il diritto sul personale federale si avvicina al CO che regola i rapporti di lavoro nell’economia privata.
3.1.2 Campo d’applicazione (art. 2 cpv. 2 lett. c-e AP-LPers)
La legislazione in vigore delega al datore di lavoro la competenza di scegliere il diritto del lavoro applicabile al personale reclutato e assunto all’estero (art. 6 cpv. 5 LPers e art. 5 cpv. 1 dell’ordinanza quadro relativa alla LPers [Ordinanza quadro LPers; RS 172.220.11]; per il concetto di «datore di lavoro» si veda il n. 3.1.19).
Questa possibilità di scelta sarà ora abrogata a favore di una soluzione che consenta un’applicazione unitaria del diritto. L’articolo 2 capoverso 2 lettera c del presente avamprogetto stabilisce, infatti, che i rapporti di lavoro del personale reclutato e assunto all’estero sottostanno esclusivamente al diritto in vigore sul posto. Questa normativa è destinata soprattutto al personale ausiliario amministrativo e tecnico reclutato all’estero dalle rappresentanze e missioni (ossia autisti, domestici, segretari e così via). Anche la composizione di controversie sarà disciplinata dal diritto procedurale in vigore sul posto. Saranno applicabili soprattutto la legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) e gli accordi internazionali. Per regolare i rapporti con il personale reclutato e assunto all’estero e comporre le eventuali controversie, il diritto del lavoro in vigore sul posto costituisce senz’altro uno strumento più adeguato rispetto al diritto svizzero. Questa novità comporta un adeguamento redazionale dell’articolo 6 capoverso 5 LPers.
Già in passato, al personale di organizzazioni di diritto pubblico o privato estranee all’Amministrazione federale ma incaricate di compiti amministrativi (ad es. la SUVA o la Banca nazionale; cfr. art. 2 cpv. 4 della legge federale sull’organizzazione del Governo e