Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/42: Revisione della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) · 22 pagine
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derazione cessa senza disdetta al raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 LAVS. Questa norma è ripresa dall’articolo 10 capoverso 1 del presente avamprogetto.
Conformemente all’articolo 10 capoverso 3 LPers, il Consiglio federale può abbassare il limite d’età del pensionamento per determinate categorie di personale e i datori di lavoro possono prevedere, in singoli casi, un impiego oltre questa età. Il nuovo articolo 10 capoverso 2 delega queste competenze, finora suddivise tra Consiglio federale e datori di lavoro, esclusivamente a questi ultimi. Essi potranno stabilire norme generali ed astratte (disposizioni d’esecuzione, contratto collettivo di lavoro) per anticipare l’età del pensionamento (lett. a) oppure posticiparla (lett. b).
Questo margine di manovra e questa autonomia normativa sono necessari innanzitutto a fronte dello sviluppo della piramide demografica e del mercato del lavoro come pure della capacità di molte persone di lavorare anche superata l’età del pensionamento e dell’obiettivo di flessibilità posto alla base della revisione della LPers. In tal modo, i datori di lavoro e i partner sociali possono reagire adeguatamente alle nuove situazioni, tenendo maggiormente conto delle esigenze individuali ma anche delle contingenze sul mercato del lavoro e all’interno dell’azienda.
3.1.7 Motivi di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 10 cpv. 3 e 4 AP-LPers)
Oggi i datori di lavoro della Confederazione possono porre termine a un rapporto di lavoro esclusivamente sulla base di uno dei motivi elencati nell’articolo 12 LPers (cpv. 6 per la disdetta ordinaria; cpv. 7 per la disdetta immediata).
Pur sanzionando i licenziamenti abusivi (art. 335 e 336-336c CO) il diritto privato si fonda sulla libertà di contratto e di disdetta. Per la disdetta ordinaria non occorrono motivi; la disdetta immediata, invece, esige «cause gravi» (art. 337 CO), ossia «ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto».
L’elenco dei motivi ammessi per la disdetta ordinaria (art. 12 cpv. 6 LPers) accorda già oggi ai datori di lavoro un margine d’azione relativamente ampio. La prassi ha tuttavia mostrato che per la Confederazione risulta sovente oneroso sciogliere un contratto di lavoro. Per questa ragione si è reso necessario rivedere i motivi previsti dalla legge per la risoluzione del rapporto di lavoro, in modo da garantire maggiore flessibilità ai datori di lavoro. Questo adeguamento non apporterà tuttavia cambiamenti sostanziali alla prassi applicata finora. È legittimo presumere che continueranno a essere fatti valere fondamentalmente i motivi previsti dal diritto in vigore. La nuova disposizione dovrebbe nondimeno permettere ai datori di lavoro un notevole risparmio in singoli casi: non sussistono più le difficoltà di attribuire una fattispecie a uno dei motivi di disdetta descritti dalla legge né le controversie che ne conseguono. I datori di lavoro saranno d’ora innanzi tenuti ad addurre un motivo oggettivamente sufficiente, conforme ai fatti reali.
Nella formulazione della disposizione rivista bisogna tenere conto del fatto che la Costituzione federale limita la libertà di disdetta: gli organi dello Stato devono agire secondo i principi fondamentali ancorati nella Costituzione, in particolare sono tenuti a garantire la parità di trattamento e a rispettare il divieto dell’arbitrio. Diversamente dai datori di lavo-