Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 28 pagine

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Cantoni e Comuni. Ulteriori costi di rilevamento, eventualmente non compresi nei bilanci attuali, si limiteranno all’adeguamento unico delle raccolte di dati esistenti e agli assai limitati costi ricorrenti per il trasferimento dei dati.

I costi d’esercizio ammontanti a circa 5–10 milioni di franchi annui saranno assunti in comune dalla Confederazione e dai Cantoni nel quadro del presente compito congiunto, analogamente a quanto stabilito per la misurazione ufficiale. La quota della Confederazione sarà trasferita, nel quadro delle direttive in materia di bilancio impartite all’Ufficio federale di topografia, dall’attuale rubrica «compito congiunto Misurazione ufficiale» alla nuova rubrica «compito congiunto Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà», di modo che non risulteranno oneri supplementari per la Confederazione.

Per contro, a titolo di ricaduta positiva, i risparmi immediati in materia di costi, la maggiore trasparenza del mercato e i prodotti o servizi innovativi resi possibili dal Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà condurranno, stando alle conclusioni della summenzionata perizia, a un incremento della prosperità economica. Dai calcoli eseguiti per determinare i benefici per il settore ipotecario, per i proprietari di immobili, per il settore della valutazione degli immobili nonché per gli uffici di ingegneria privati è risultato un importo di circa 100 milioni di franchi annui. A titolo di esempio, dalla maggiore trasparenza della situazione giuridica nel settore immobiliare conseguiranno una riduzione dei rischi e pertanto una diminuzione dei tassi ipotecari.

1.2 Relazione tra la OCRDPP e il nuovo diritto in materia di geoinformazione

1.2.1 Basi costituzionali e legali

Con l’articolo 75a capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)13 la Confederazione ha ricevuto per il 1° gennaio 2008 la competenza per emanare prescrizioni sull’armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali. Poiché si tratta di una pura norma di delega, in questo caso la Confederazione dispone di una competenza concorrente, che non la svincola tuttavia dal verificare in permanenza se e in quale misura il bene comune imponga di intervenire. Nella misura in cui la Confederazione fa uso della propria competenza legislativa, tale competenza è globale e la Confederazione può emanare prescrizioni dettagliate sull’armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali. Non è tuttavia chiaro fin dove si estende l’oggetto della regolamentazione («armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali»). Dal tenore del capoverso è chiaro che l’armonizzazione può riferirsi soltanto a informazioni ufficiali, ossia a geodati rilevati e amministrati – sulla base di un atto legislativo – da un’autorità o da privati per incarico di un’autorità. Meno circoscrivibile è la definizione di armonizzazione. Secondo i materiali, l’armonizzazione dei dati fondiari assicura che i compiti degli enti pubblici (Confederazione, Cantoni e Comuni) possano essere adempiuti con efficienza e che gli attori del mercato fondiario ricevano informazioni aggiornate, verificate e complete. Mentre una parte della dottrina è dell’opinione che l’armonizzazione comprenda soltanto i geodati stessi o i loro aspetti contenutistici e formali (uniformizzazione delle caratteristiche dei dati, modalità di rilevamento, amministrazione, rappresentazione) con lo scopo di rendere utilizzabili in ogni

13 RS 101