Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 28 pagine

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Art. 18 Alta vigilanza

Analogamente a quanto stabilito per l'organizzazione della misurazione ufficiale, l'alta vigilanza sulla tenuta del Catasto RDPP è affidata alla Direzione federale delle misurazioni catastali. Tale compito comprende segnatamente la competenza per l'emanazione di prescrizioni e raccomandazioni, la possibilità di svolgere ispezioni, la sorveglianza delle attività ufficiali relative alla tenuta del Catasto RDPP, eventuali proposte di misure sostitutive all'Ufficio federale di topografia e prelievi di dati – da parte della Direzione medesima o da parte di terzi incaricati – a fini statistici o di valutazione. La funzione di alta vigilanza è limitata all'organo incaricato della tenuta del Catasto e non può essere estesa agli organi incaricati dell'amministrazione delle restrizioni della proprietà.

Art. 19 Strategia della Confederazione

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport elabora una strategia per il Catasto RDPP. A tal fine consulta i Cantoni e gli organi interessati della Confederazione.

2.8 Sezione 8: Finanziamento

Art. 20 Contributo della Confederazione

Il legislatore ha stabilito che il Catasto RDPP costituisce un compito congiunto della Confederazione e dei Cantoni (art. 39 cpv. 1 LGI). Di conseguenza, la gestione del Catasto avviene mediante accordi di programma e relativi contributi globali, analogamente a quanto stabilito per la misurazione ufficiale.

Il termine «contributo globale» trae origine dalla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (cfr. più sopra n. 1.2.3). Con la NPC vengono sostenuti mediante contributi globali interi programmi o un intero settore di prestazioni. I contributi globali non considerano i costi effettivi, bensì le prestazioni fornite. Le prestazioni da fornire sono parte integrante dell’accordo di programma concluso tra Confederazione e Cantone.

Per quanto concerne il finanziamento deve essere fatta una chiara distinzione tra:

a) i costi amministrativi e d’esercizio del Catasto RDPP;

b) i costi per progetti prioritari; e

c) i costi generati dall’iscrizione e dall’aggiornamento delle rappresentazioni di tali

restrizioni della proprietà.

Quest’ultimo compito incombe all’autorità o al servizio specializzato competente per la pertinente decisione e che propone la relativa iscrizione nel Catasto RDPP. Esso non rientra nel compito congiunto della tenuta del Catasto, bensì fa parte del compito specialistico.

Come progetti prioritari di interesse nazionale sono ad esempio ipotizzabili sviluppi ulteriori della tenuta del Catasto. La definizione dei progetti prioritari nonché l’ammontare dei relativi contributi globali sono negoziati tra il Cantone interessato e il DDPS (cpv. 2).