Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 28 pagine

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disposizioni nell'articolo 1 OMN, nell'articolo 1a OMU, nell'articolo 1 capoverso 2 OGN nonché, nel quadro del presente oggetto, nell'articolo 1 capoverso 2 OCRDPP. L'OCRDPP costituisce una legislazione specifica del diritto generale in materia di geoinformazione che funge da complemento all'OGI mediante regolamentazioni specifiche in materia catastale.

1.2.3 Definizioni

La OCRDPP è parte del nuovo diritto federale in materia di geoinformazione (cfr. al riguardo sopra, n. 1.2.2). Essa contiene regolamentazioni complementari concernenti il Catasto RDPP e ha quale fondamento le regolamentazioni del diritto generale in materia di geoinformazione nonché – per quanto concerne il finanziamento – il diritto in materia di finanze della Confederazione.

Di conseguenza sono per principio valevoli anche per la OCRDPP tutte le definizioni di cui all'articolo 3 LGI. Ciò vale segnatamente per il concetto di geodati di base (art. 3 cpv. 1 lett. c LGI): «geodati fondati su un atto normativo federale, cantonale o comunale». Sono pertanto oggetto del Catasto RDPP e della OCRDPP geodati di base di diritto federale, ovvero geodati fondati su una base legale di diritto federale e menzionati nell'Allegato 1 OGI.

Salvo disposizioni particolari della OCRDPP, le disposizioni della OGI si applicano anche al Catasto RDPP (art. 1 cpv. 2 OCRDPP). Nella OCRDPP trovano applicazione segnatamente le seguenti definizioni della OGI:

- servizio di rappresentazione (art. 2 lett. i OGI): «servizio in Internet che

consente di visualizzare, ingrandire, rimpicciolire e trasferire raccolte di geodati rappresentabili, di sovrapporre dati, di visualizzare contenuti di geometadati rilevanti per i dati e di navigare all’interno dei geodati»;

- servizio di ricerca (art. 2 lett. h OGI): «servizio in Internet che consente di

cercare geoservizi e, sulla base di corrispondenti geometadati, raccolte di geodati»;

- modelli di geodati minimi (art. 9 OGI): «il servizio specializzato della

Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un modello di geodati minimo. Esso stabilisce in detto modello la struttura e il grado di dettaglio del contenuto». Un modello di geodati è determinato, nel quadro delle leggi tecniche, dai requisiti tecnici e dallo stato della tecnica;

- modelli di rappresentazione (art. 11 OGI): «il servizio specializzato della

Confederazione competente nel caso specifico può stabilire e descrivere uno o più modelli di rappresentazione nel proprio settore specialistico. Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende».

Oltre alle autorità federali designate esplicitamente con la rispettiva denominazione, l'ordinanza menziona anche i tre seguenti attori, indicati unicamente mediante la descrizione della rispettiva funzione in relazione con il Catasto RDPP:

- organo incaricato della tenuta del Catasto: designato mediante atto legislativo

dai Cantoni (art. 17 cpv. 2 OCRDPP);

- servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI: si tratta del servizio della

Confederazione o del Cantone (oppure eventualmente, per incarico del Cantone, del Comune) competente per il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione dei geodati di base – nel caso presente, dei geodati di base che