Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 28 pagine
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Art. 15 Attestazioni di esattezza a posteriori
Per principio l'esattezza di un estratto è attestata dalla stessa istanza che ha rilasciato l'estratto. I Cantoni possono tuttavia autorizzare l'istanza competente per le attestazioni a munire della propria firma un documento allestito per altre vie, fatti salvi – ovviamente – i requisiti definiti in materia di estratti (art. 11 a 13). Quest'ultima procedura sarebbe applicata ad esempio in un caso in cui delle informazioni del Catasto RDPP sono state riprese in un progetto di pianificazione o di costruzione. Di solito una simile attestazione concernerà unicamente la geometria delle restrizioni della proprietà.
2.6 Sezione 6: Funzione di organo di pubblicazione ufficiale
Art. 16
L'effetto di pubblicità del Catasto RDPP nel quadro del diritto federale è stabilito in via definitiva all'articolo 17 LGI.
La pubblicazione ufficiale determinante di restrizioni di diritto pubblico della proprietà ha luogo in tutti i casi in cui, conformemente al diritto cantonale, sono competenti per le decisioni in materia le autorità cantonali. Attualmente la pubblicazione ha spesso luogo nel Foglio ufficiale cantonale. Considerato che per le restrizioni della proprietà designate dal diritto federale è ad ogni modo prescritta la successiva pubblicazione nel Catasto RDPP, se la pubblicazione prevista dal diritto cantonale avvenisse direttamente nel Catasto RDPP ciò potrebbe costituire per i Cantoni e per le cerchie interessate uno sgravio a livello di procedure e consentirebbe di eliminare i doppioni nelle pubblicazioni ufficiali. L'articolo 16 contiene una corrispondente norma di delega per i Cantoni. I Cantoni possono stabilire nel diritto cantonale che il Catasto RDPP è l'organo di pubblicazione cantonale ufficiale per determinate restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Ciò è possibile unicamente se la competenza per la regolamentazione della procedura e per la designazione dell'organo di pubblicazione ufficiale spetta ai Cantoni.
2.7 Sezione 7: Organizzazione
Art. 17 Tenuta del Catasto
L'organizzazione amministrativa e tecnica varia notevolmente da Cantone a Cantone. Di conseguenza è legittimo far sì che la competenza organizzativa si situi a livello cantonale. Tuttavia è richiesto a ogni Cantone di provvedere alla chiara designazione di un'istanza competente per la tenuta del Catasto RDPP. Nell'articolo non è precisato se tale compito debba essere assunto da un servizio dell'amministrazione cantonale, da un'azienda indipendente pubblica o semipubblica o da privati nell'ambito di una partenariato tra pubblico e privato.
Indipendentemente dalla strutturazione dell'organizzazione, i Cantoni dovranno provvedere affinché i dati del Catasto RDPP siano accessibili in maniera centralizzata, al fine di consentire un accesso facile e flessibile tramite portali locali o cantonali oppure per mezzo di portali della Confederazione.