Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

∑ le restrizioni legali della proprietà sussistenti unicamente a livello generico-

astratto e sotto forma di testo continuano a essere menzionate unicamente nelle leggi e nelle ordinanze. Tali restrizioni possono essere ritrovate nelle raccolte sistematiche del diritto. Tra tali restrizioni potrebbe figurare, a titolo di esempio, una simile prescrizione: «L'edificazione è vietata a distanza minore di 3,6 m dalla carreggiata».

∑ Le regolamentazioni convenute tra proprietari fondiari (per es. una servitù o un

diritto di passaggio) o tra un'autorità e un proprietario (per es. nel quadro di un'autorizzazione di costruzione) sono iscritte nel registro fondiario.

∑ Tutte le restrizioni della proprietà che non sono ancora oggetto di una decisione

entrata in vigore (per es. progetti) o che non sono vincolanti per i proprietari (per es. piano direttore).

∑ Le restrizioni di diritto pubblico della proprietà non fondate su una disposizione

della legislazione federale. Ad esempio, gli allineamenti accanto a strade o corsi d'acqua sono disciplinati dal diritto cantonale o comunale. I Cantoni possono tuttavia far figurare simili importanti restrizioni della proprietà nelle aggiunte cantonali di cui all'articolo 16 capoverso 3 LGI.

1.4 Risultati dell'indagine conoscitiva presso i servizi specializzati cantonali e le organizzazioni interessate

[Da completare dopo lo svolgimento dell'indagine conoscitiva].

2 Spiegazioni in merito alle singole disposizioni

2.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

L'ordinanza disciplina il Catasto RDPP limitatamente agli aspetti non stabiliti direttamente nella legge. Tra gli aspetti definiti direttamente nella legge figurano l'efficacia giuridica del Catasto (art. 17 LGI) e la responsabilità (art. 18 LGI); queste due norme di legge non necessitano alcuna concretizzazione a livello di ordinanza.

Il capoverso 2 chiarisce il rapporto della presente ordinanza tecnica con l'OGI: l'OGI e l'OGI–swisstopo si applicano al Catasto RDPP nei casi in cui l'OCRDPP non contiene speciali prescrizioni derogatorie. In linea di principio, i geodati di base che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà e che sono pubblicati nel Catasto RDPP devono pertanto soddisfare i requisiti tecnici e qualitativi stabiliti per tutti i geodati di base nel diritto generale in materia di geoinformazione (cfr. al riguardo sopra, n. 1.2.3).

Art. 2 Scopo del Catasto

Il Catasto RDPP è finalizzato all’approntamento di informazioni su restrizioni della proprietà con ripercussioni di carattere spaziale sulla proprietà fondiaria in conseguenza di decisioni adottate conformemente alle prescrizioni in vigore. Il Catasto RDPP contiene informazioni il più possibile complete e affidabili sulle