Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 28 pagine

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RDPP, e di conseguenza nei relativi estratti, e quali non lo sono. Se tra i geodati di base che, per decisione del Consiglio federale, devono essere iscritti nel Catasto RDPP figurassero i settori di protezione delle acque, ma non le zone in cui sussistono dei pericoli, la mancata indicazione di questi due tipi di dati in un estratto del Catasto RDPP consentirebbe di concludere con certezza che nel perimetro interessato non vi sono zone di protezione delle acque, ma non consentirebbe di concludere che nello stesso perimetro non vi siano zone di pericolo.

Gli estratti contengono tutti i dati pubblicati nel Catasto RDPP, cioè anche i rimandi alla pertinente legislazione, le aggiunte dei Cantoni e informazioni complementari quali, ad esempio, prescrizioni speciali. Al momento dell'ordinazione gli utenti possono tuttavia far richiesta che in un estratto ristretto non figurino norme legali, aggiunte cantonali e informazioni non georeferenziate in un sistema di riferimento ufficiale. Un simile estratto ristretto deve essere chiaramente riconoscibile come tale.

Le informazioni messe a disposizione in un estratto del Catasto RDPP possono essere completate con qualsivoglia informazione contrassegnata quale «geodato di riferimento» nel Catalogo dei geodati di base del diritto federale (Allegato 1 OGI). Tra tali informazioni figurano, a titolo di esempio, le ortofoto, le carte nazionali e i dati altimetrici.

I Cantoni sono competenti per l'interconnessione del contenuto del Catasto RDPP con eventuali modifiche delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Ad esempio, se dalla pubblicazione di un nuovo piano delle zone possono conseguire parziali cambiamenti riguardo ai diritti dei proprietari, tale informazione può essere interconnessa con il Catasto RDPP.

Per garantire a livello nazionale una certa uniformità degli estratti e delle informazioni complementari, la Direzione federale delle misurazioni catastali definisce i requisiti minimi per le modalità di rappresentazione.

Art. 13 Servizio di ricerca

La Direzione federale delle misurazioni catastali può consentire l'accesso ai Catasti RDPP dei Cantoni mediante un servizio di ricerca interconnesso giusta l'articolo 36 lettera b OGI.

2.5 Sezione 5: Legalizzazioni

Art. 14 Estratti autenticati

Gli estratti summenzionati devono poter essere utilizzati in qualità di documenti ufficiali per transazioni concernenti i fondi nell'ambito delle relazioni con amministrazioni pubbliche o per qualsiasi altro atto ufficiale o commerciale. A tal fine il Cantone nomina un'istanza in grado di attestare che i dati di un estratto rilasciato corrispondono allo stato aggiornato del contenuto del Catasto RDPP e che la rete di parcelle rispecchia lo stato del livello d'informazione della misurazione ufficiale «Beni immobili» alla data menzionata nell'estratto. I Cantoni sono competenti per la regolamentazione dei dettagli.