Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 28 pagine
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rappresentano in maniera georeferenziata le restrizioni della proprietà. Tale servizio è designato nella corrispondente colonna dell'Allegato 1 OGI. In concreto, si tratta o dell'Ufficio federale designato nella colonna o del servizio competente per la tenuta dei dati in virtù del diritto cantonale;
- servizio specializzato della Confederazione: il servizio specializzato della
Confederazione competente per una determinata raccolta di geodati di base è designato in via definitiva nella corrispondente colonna dell'Allegato 1 OGI (tra parentesi quadre se non si tratta nel contempo del servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI).
Per quanto concerne gli accordi di programma, la OCRDPP si rifà all'articolo 20a della legge federale del 5 ottobre 199019 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu). L'articolo 7 lettera i e l'articolo 10 capoverso 2 lettera b LSu stabiliscono che, di regola, le indennità e «gli aiuti finanziari ai Cantoni possono essere accordati nell’ambito di accordi di programma e fissati globalmente o forfettariamente». Il concetto di contributo globale, nel senso utilizzato qui in relazione con gli accordi di programma, non è tuttavia definito a livello di diritto federale. Se però si considerano i materiali alla base della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), si costata che nell'esaustivo glossario dell'Allegato al Rapporto finale NPF del 31 marzo 1999 è stata definita la seguente distinzione:20
- contributo globale: «contributo per una serie di prestazioni singole o per un
intero ventaglio di prestazioni»;
- contributo forfettario: «contributo fisso per una determinata unità di
prestazione».
1.3 Caratteristiche di fondo del Catasto RDPP
1.3.1 Scopo del Catasto RDPP
Il Catasto RDPP è finalizzato all’approntamento di informazioni su restrizioni della proprietà inerenti all'ambito della proprietà fondiaria e di altri diritti reali, aventi ripercussioni di carattere spaziale sulla proprietà fondiaria e conseguenti a decisioni adottate conformemente alle prescrizioni in vigore. Il Catasto RDPP contiene informazioni il più possibile complete e affidabili sulle restrizioni legali della proprietà definite aventi un effetto nei confronti di terzi. Tuttavia non costituisce in se stesso un atto di natura giuridica. In effetti, il diritto in materia è fondato su decisioni adottate di regola dalle autorità competenti del Comune, del Cantone o, talora, della Confederazione.
1.3.2 Compito congiunto
I geodati di base di diritto federale registrati nel Catasto RDPP non costituiscono unicamente un compito della Confederazione. Ad esempio, i geodati di base relativi alla pianificazione del territorio, pur essendo fondati su una legge federale, sono precisati sia a livello cantonale sia a livello comunale. Le informazioni relative a tali restrizioni legali della proprietà sono importanti per tutti i livelli amministrativi; le regole volte a garantire un’armonizzazione e un’omogeneità delle pertinenti
19 RS 616.1
20 Allegato al rapporto finale NPF del 31 marzo 1999, pag. 54.