Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 28 pagine
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diretto, consentendo l'acquisizione dei dati necessari all'allestimento di un estratto per un determinato fondo.
dati originali Catasto RDPP richiedente
La scelta della modalità di trasferimento dipende dai mezzi tecnici (hardware e software), dalle procedure amministrative di Cantoni e Comuni ed è stabilita dai Cantoni.
Occorre inoltre far notare che i geodati di diritto federale devono soddisfare le esigenze relative al grado di dettaglio delle informazioni. Quanto agli ampliamenti cantonali conformemente all'articolo 16 capoverso 3 LGI, devono soddisfare almeno le medesime esigenze dei geodati di diritto federale.
Art. 6 Verifiche da parte dell'organo incaricato della tenuta del Catasto
L'organo incaricato della tenuta del Catasto RDPP verifica che i dati siano disponibili in una forma digitale compatibile con il modello prescritto e che l'esigenza di cui all'articolo 5 capoverso 3 sia effettivamente soddisfatta. Inoltre, esso prende visione del rapporto redatto dal servizio competente. Si tratta di un importante controllo volto a consentire la qualità e l'affidabilità delle informazioni diffuse.
Art. 7 Iscrizione dei dati
È importante che il periodo tra l'entrata in vigore formale di una restrizione della proprietà e la sua pubblicazione nel Catasto RDPP sia il più breve possibile, onde evitare carenze a livello di informazione con possibili conseguenze sull'affidabilità del Catasto RDPP. Nei casi in cui è applicabile l'articolo 16, che accorda al Catasto RDPP uno statuto di pubblicazione ufficiale, la pubblicazione deve essere contemporanea all'entrata in vigore se l'entrata in vigore della restrizione è giuridicamente vincolata alla pubblicazione del Catasto RDPP.
Il summenzionato periodo può essere ridotto avviando la digitalizzazione e la verifica dei dati (art. 5 e 6) prima della decisione, ad esempio durante la fase della pubblicazione preliminare.
Art. 8 Procedura d'iscrizione
I Cantoni sono competenti per la definizione dettagliata della procedura. La descrizione della procedura deve avvenire in un atto legislativo. Tale