Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 28 pagine
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informazioni sono pertanto utili a tutti e nell’interesse di tutti. Il legislatore ha pertanto stabilito che il Catasto RDPP costituisce un compito congiunto di Confederazione e Cantoni (art. 39 cpv. 1 LGI).
Per quanto concerne il finanziamento deve essere fatta una chiara distinzione tra i costi amministrativi e d’esercizio del Catasto RDPP, costi che rientrano nell’ambito del compito congiunto, e i costi generati dall’immissione e dall’aggiornamento delle rappresentazioni di tali restrizioni della proprietà. Quest’ultimo compito incombe all’autorità o al servizio specializzato competente per la pertinente decisione e che propone la relativa iscrizione nel Catasto RDPP. La quota della Confederazione sarà trasferita, nel quadro delle direttive in materia di bilancio impartite all’Ufficio federale di topografia, dall’attuale rubrica «compito congiunto Misurazione ufficiale» alla nuova rubrica «compito congiunto Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà», di modo che non risulteranno oneri supplementari per la Confederazione.
La stima dei costi di un eventuale Catasto RDPP è stata oggetto di una perizia eseguita dall’Istituto di studi politici di Lucerna («INTERFACE»21, cfr. n. 1.1.5).
1.3.3 Linea di demarcazione rispetto al registro fondiario
Conformemente al diritto vigente, il registro fondiario contiene indicazioni concernenti determinate restrizioni di diritto pubblico della proprietà. L'articolo 962 del Codice civile svizzero stabilisce che i «Cantoni possono prescrivere l’iscrizione nel registro fondiario delle servitù di diritto pubblico, come i piani regolatori e simili». Una formulazione più precisa e più vincolante di questo articolo è attualmente oggetto di consultazione parlamentare: «L’ente pubblico o la corporazione che adempie un compito pubblico fa menzionare nel registro fondiario la restrizione di diritto pubblico di cui ha gravato un dato fondo con decisione che limita l’uso del fondo o la facoltà di disporne o impone al proprietario un determinato obbligo inerente al fondo». Se una restrizione di diritto pubblico della proprietà concerne soltanto un fondo o soltanto pochi fondi ed è oggetto di un atto singolo, la relativa informazione potrà pertanto – in futuro come sinora – essere garantita mediante l'iscrizione di un'apposita menzione nel pertinente foglio del registro fondiario.
21 Stefan Rieder et al.: Kostenschätzung der Erstellung eines Katasters der öffentlichrechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB). Perizia del 30 gennaio 2006 per incarico dell’Ufficio federale di topografia (non pubblicata in italiano).