Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 28 pagine
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essere verificate ed eventualmente adeguate nel quadro della fase di valutazione della durata di sei anni prevista dalla LGI.
Art. 21 Accordi di programma
Il contenuto minimo degli accordi di programma è costituito dalle prestazioni della Confederazione e del Cantone, dal controlling e dalla vigilanza finanziaria. Contrariamente a quanto previsto per la misurazione ufficiale, tale contenuto è convenuto dal DDPS con il Cantone (art. 39 cpv. 1 LGI). L’accordo di programma è stipulato per una durata di quattro anni. Tuttavia, analogamente a quanto previsto per la misurazione ufficiale, possono anche essere stabiliti e compensati di conseguenza obiettivi parziali per una durata più breve (ad esempio obiettivi annuali).
Art. 22 Rapporti e controlli
La struttura e la formulazione dell’articolo 22 corrispondono ampiamente alle formulazioni standard impiegate in atti legislativi della Confederazione ed elaborate per i compiti congiunti nel quadro dell’introduzione della NPC.
Conformemente alla prassi attuale in materia di misurazione ufficiale, anche nel caso del Catasto RDPP i Cantoni devono allestire annualmente un rapporto sul grado di adempimento degli accordi sugli obiettivi e sull'impiego delle risorse. La Direzione federale delle misurazioni catastali metterà a disposizione un pertinente modulo.
L’Ufficio federale di topografia sarà autorizzato a controllare a campione, sulla base degli obiettivi programmatici, l’esecuzione delle misure e l’impiego dei contributi versati.
Art. 23 Adempimento parziale
La struttura e la formulazione dell’articolo 23 corrispondono ampiamente alle formulazioni standard impiegate in atti legislativi della Confederazione ed elaborate per i compiti congiunti nel quadro dell’introduzione della NPC.
Il versamento dei contributi globali concordati per il quadriennio avviene di regola sotto forma di rate annuali. L’ordinanza crea le basi legali che autorizzano la Direzione federale delle misurazioni a trattenere gli acconti quando un Cantone non assume, nonostante previo reclamo, gli impegni sanciti dall’accordo di programma.
L’esecuzione sostitutiva quale ultima ratio non è disciplinata nella OCRDPP, bensì già a livello di legge (cfr. art. 34 cpv. 3 LGI).
2.9 Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 24 Modifica del diritto vigente
In seguito all'entrata in vigore dell’OCRDPP, dovrà essere completato l’allegato 1 dell’OGI, il cosiddetto «Catalogo dei geodati di base». Per i geodati di base del diritto federale che corrispondono a restrizioni di diritto pubblico della proprietà e fanno parte della prima serie di dati immessi nel Catasto RDPP, la colonna «Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà» deve essere contrassegnata con