Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 28 pagine

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di definizione dei modelli di dati e dei modelli di rappresentazione da parte dei servizi specializzati della Confederazione presenterà le stesse caratteristiche del processo previsto dalle disposizioni transitorie (art. 26 cpv. 3 e 4).

Di solito, dalle geometrie e dai titoli non è possibile trarre alcuna informazione sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Oltre ai geodati di base che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà, sono pertanto oggetto del Catasto RDPP ulteriori dati che descrivono le restrizioni della proprietà. Per quanto concerne le prescrizioni legali, si fa una distinzione tra i dati che descrivono

– in maniera immediata, unitamente ai corrispondenti geodati di base e costituendo un'unità con quest'ultimi – le restrizioni della proprietà (per es. l'art. del regolamento edilizio del Comune che descrive la zona residenziale 2 limitatamente all'utilizzazione) e i dati che esprimono unicamente le basi legali generali di una determinata restrizione della proprietà (per es. la legge cantonale in materia di costruzione che autorizza le restrizioni definite per la zona residenziale 2). I primi sono oggetto del Catasto RDPP; per quanto concerne i secondi, confluisce nel Catasto unicamente l'indicazione sulle basi legali generali.

I modelli di dati, ancora da definire, preciseranno quali ulteriori informazioni e indicazioni supplementari necessarie per la corretta comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà potranno essere pubblicate (cfr. art. 4).

Se, in applicazione dell'articolo 16 capoverso 3 LGI, i Cantoni stabiliscono che determinati geodati di base di diritto cantonale rappresentanti restrizioni di diritto pubblico della proprietà (anche esse, di solito, di diritto cantonale) devono essere oggetto del Catasto, tali geodati faranno parte del Catasto in virtù della lettera b e saranno sottoposti senza eccezioni alle prescrizioni dell'ordinanza.

Dal punto di vista degli utenti sarebbe molto utile se i Cantoni decidessero, ad esempio, di iscrivere nel Catasto RDPP, in via aggiuntiva agli allineamenti per le strade nazionali, anche gli allineamenti per le strade cantonali e comunali.

Art. 4 Grado di dettaglio informativo

Le restrizioni della proprietà rappresentabili geometricamente presentano spesso diversi livelli d'informazione, sia in relazione con la geometria sia per rapporto ad altri dati. Ciò è il caso segnatamente nel settore della pianificazione del territorio. Per esempio, le indicazioni contenute in un piano locale delle zone consentono di dedurre che un determinato fondo è ubicato in una zona edificabile e nel contempo all'interno del perimetro di una zona soggetta all'obbligo di pianificazione. Le descrizioni fondamentali concernenti la zona edificabile e la zona soggetta all'obbligo di pianificazione si trovano nel regolamento edilizio del Comune. Per la zona soggetta all'obbligo di pianificazione è stato allestito un apposito piano di edificazione comprendente specifiche prescrizioni edilizie unitamente a indicazioni supplementari concernenti le parcelle edificabili. Le prescrizioni edilizie specifiche circoscrivono l'aspetto giuridico del piano di edificazione. Poiché non è possibile definire nell'ordinanza in maniera unitaria e in forma generica e astratta per tutte le categorie di restrizioni di diritto pubblico della proprietà il corrispondente grado di dettaglio informativo, quest'ultimo deve essere stabilito nel modello di dati minimo (art. 9 OGI) e nel relativo modello di rappresentazione (art. 11 OGI) dal servizio specializzato competente in seno all'Amministrazione federale. Ne consegue che, per i geodati di base di diritto federale contrassegnati nell'allegato 1 dell'OGI come