Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 28 pagine

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Cantone i pertinenti geodati nella medesima qualità e nel medesimo modo, altri sono del parere che l’obiettivo della nuova norma costituzionale sia l’armonizzazione materiale dei geodati e che il nuovo articolo costituzionale offra la possibilità di stabilire regole in tutti i settori specialistici di incidenza territoriale. Di conseguenza, appare incontestato perlomeno che la Confederazione è autorizzata a procedere, mediante la propria legislazione, a un’armonizzazione di aspetti organizzativi e di diritto procedurale nei Cantoni se, in assenza di pertinenti prescrizioni di diritto federale, l'obiettivo di un’armonizzazione dei contenuti dei geodati risulterebbe eccessivamente difficoltoso o addirittura impossibile. Pure incontestato è il fatto che la Confederazione ha la competenza per esigere dai Cantoni la tenuta di un Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà; la creazione di un Catasto RDPP nazionale armonizzato corrisponde alla presumibile volontà del legislatore. Questa competenza comprende anche la possibilità di stabilire determinati requisiti contenutistici e qualitativi minimi per il Catasto RDPP. Inoltre la Confederazione è autorizzata – come nel caso del registro fondiario (art. 955 del Codice civile svizzero [CC]) – a emanare per il Catasto RDPP particolari prescrizioni in materia di responsabilità in leggi specifiche poziori al diritto cantonale in materia di responsabilità dello Stato.

Le disposizioni di principio e le disposizioni generali della legge federale del 5 ottobre 200714 sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) costituiscono la parte generale della legislazione federale in materia di geoinformazione. Salvo disposizioni derogatorie di altre leggi federali, le disposizioni della parte generale della LGI sono valevoli per tutta la legislazione federale. Tutti i geodati di base disciplinati nella legislazione federale sottostaranno per principio alle summenzionate regolamentazioni generali. Anche relativamente al Catasto RDPP sono state definite nella LGI regolamentazioni intese come una parte generale con funzione di coordinamento.

L'articolo 16 LGI disciplina gli aspetti fondamentali del Catasto RDPP a livello di legge costituendo la cornice di fondo per le regolamentazioni a livello di ordinanza. Tale articolo costituisce di conseguenza il fondamento in base al quale è stata elaborata l'OCRDPP. In virtù dell’articolo 17 LGI insorge la finzione legale secondo cui le restrizioni di diritto pubblico della proprietà contenute nel Catasto RDPP sono note a tutti.

L'articolo 18 LGI contiene una norma legale specifica in materia di responsabilità fondata sulla regolamentazione vigente per il registro fondiario (art. 955 CC). Se un’informazione concernente una restrizione di diritto pubblico della proprietà entrata in vigore non è stata iscritta o è stata iscritta in modo non corretto nel Catasto RDPP, la decisione che ha portato alla restrizione di diritto pubblico della proprietà conserva tuttavia la sua totale validità. Al riguardo non va mai dimenticato che, anche in caso di tenuta corretta del Catasto RDPP, sino all’immissione nel Catasto RDPP di una restrizione della proprietà passata in giudicato trascorrerà sempre un certo periodo di tempo. Le persone che hanno consultato il Catasto RDPP possono quindi, secondo il principio della buona fede, addurre l’assenza dell’informazione per far valere eventuali pretese di risarcimento, sempre che le decisioni da esse adottate siano fondate su una giustificata fiducia nella correttezza del Catasto RDPP e che dalla mancata informazione sia conseguito un danno documentato. In virtù

14 RS 510.62