Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/64: Ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDP) · 28 pagine

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una crocetta. L’attribuzione di geodati di base al Catasto RDPP non avviene pertanto nell’OCRDPP, bensì nell’OGI. Soltanto in questo modo si può garantire che in caso di abrogazione delle basi legali relative a una determinata raccolta di dati nella legislazione federale si rinuncerà automaticamente anche alla pubblicazione dei corrispondenti dati del Catasto RDPP.

Un nuovo articolo 53 capoverso 1bisOGI chiarisce il rapporto tra le disposizioni transitorie dell’OCRDPP (cfr. commenti all’articolo 25 qui di seguito) e le disposizioni transitorie dell’OGI.

Art. 25 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie sono volte essenzialmente al coordinamento temporale dell’introduzione del Catasto RDPP con l’applicazione del rimanente nuovo diritto in materia di geoinformazione.

Per poter garantire dal 1° gennaio 2020 l’esercizio del Catasto RDPP da parte dei Cantoni nell’entità prevista, i servizi specializzati della Confederazione devono avviare prioritariamente ed eseguire, al più tardi entro la fine del 2010, la definizione del modello di geodati minimo (art. 9 OGI) e del relativo modello di rappresentazione (art. 11 OGI) per i geodati di base oggetto del Catasto RDPP (cpv. 4). Inoltre, l’Organo di coordinamento della Confederazione (COSIG), istituito in virtù dell'articolo 48 OGI, deve elaborare e prescrivere con assoluta tempestività un modello quadro interdisciplinare per il Catasto RDPP (cpv. 3).

I Cantoni introducono il Catasto RDPP gradualmente a livello comunale. L'introduzione è autorizzata unicamente nei Comuni di cui è a disposizione la totalità dei dati conformemente ai requisiti stabiliti nella presente ordinanza. Ciò significa che il territorio di un Comune deve essere stato interamente rilevato per poter essere oggetto del Catasto RDPP; in caso contrario esso non sarà ancora iscritto nel Catasto. Mediante tale prescrizione si intende garantire nella fase di transizione la massima sicurezza del diritto. Se nella fase di transizione si dovesse constatare che a causa della mancanza di singole raccolte di dati l’introduzione del Catasto RDPP è ritardata al di là del ragionevole, la Direzione federale delle misurazioni potrà autorizzare delle eccezioni a condizione che vengano osservati alcuni obblighi relativi alla sicurezza del diritto (cpv. 2).

Per l’allestimento del Catasto RDPP durante la fase di transizione e fino al 31 dicembre 2020 saranno convenuti con i Cantoni accordi di programma specifici. Conformemente alla tabella relativa all’articolo 20, le quote saranno versate solo se la tenuta del Catasto è completa (cioè se tutte le restrizioni di diritto pubblico della proprietà di cui all’allegato 1 sono disponibili nel Catasto RDPP) e capillare (tutto il Cantone). Durante la fase di allestimento tali quote saranno fissate in funzione dello stato di concretizzazione, sulla base della chiave di ripartizione di cui all’articolo 20 (cpv. 5).

Conformemente all’articolo 43 LGI, il Consiglio federale verificherà la necessità, l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità del Catasto RDPP entro sei anni dalla sua introduzione. In considerazione del lungo periodo di attuazione e dell’introduzione graduale del Catasto RDPP, è necessario fissare nell’ordinanza il termine di decorrenza della fase di valutazione. Il termine per la valutazione ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 LGI inizierà a decorrere con l’introduzione del Catasto nel primo Comune, ma al più presto il 1° gennaio 2011 (cpv. 6).