Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 26 pagine

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Anhörung zur Tierversuchsverordnung

 ZTSCH e TSCHBD propongono per la detenzione individuale dei topi maschi una

durata di 3 settimane.

 UZHLTK chiede un articolo in merito alla detenzione di diverse specie animali in un

locale di ricovero. L‟UFV è favorevole a una disposizione che prevede, in caso di detenzione comune permanente a distanza ravvicinata, che una delle due specie animali debba essere tenuta in gabbie dotate di una ventilazione individuale. Per un breve periodo (fino a 2 settimane) dovrebbe essere autorizzata eccezionalmente una forma di detenzione durante la quale è possibile avere un contatto olfattivo.

 UZHLTK chiede una rielaborazione dell„articolo 5, poiché occorre tenere conto delle

conoscenze scientifiche più recenti. Inoltre si raccomanda di riassumere in un articolo unico gli articoli 5 e 9.

Produzione, allevamento e detenzione di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche nonché commercio degli stessi (Sezione 3)

 UZHLTK propone di rielaborare questa sezione: soprattutto sarebbe opportuna una

certa moderazione in merito al divieto generale della biopsia della coda e una disposizione dettagliata per quanto riguarda le dimensioni e la lunghezza della biopsia della coda in funzione dell‟età dell„animale, allo scopo di impedire numerose o grandi amputazioni dell‟estremità della coda per analisi di routine effettuate da PCR nella direzione dell‟allevamento.

 UZHLTK chiede che venga autorizzata esplicitamente l‟esecuzione di piccoli interventi

acuti, come la marchiatura e i prelievi di campioni, nei locali di ricovero degli animali.  ZH e ASVC chiedono a tale proposito un articolo supplementare, che sarebbe accolto

favorevolmente da BS, BL, FR, GR, SO e VS. Negli stessi locali di detenzione in cui si trovano già, gli animali non possono essere uccisi e non possono essere eseguiti interventi o misure che provochino dolori, sofferenze, lesioni o ansietà. Siccome ciò comporta eventualmente l‟adozione di provvedimenti edili nei centri di detenzione di animali da laboratorio nonché una pianificazione abbastanza lunga e un notevole onere finanziario, è indispensabile garantire una certa sicurezza giuridica. Piccoli interventi come l‟alimentazione forzata e le iniezioni, che prevedono soltanto un breve trattamento degli animali, devono essere autorizzati nel locale di detenzione degli animali.

1 Non sono disciplinati dall’articolo 135 capoverso 9 OPAn le misure e gli interventi seguenti:

a. la pesatura;

b. i metodi di marchiatura non invasivi;

b. il prelievo di campioni per la genotipizzazione;

d. l’alimentazione forzata;

d. le iniezioni che non necessitano di un’anestesia.

2 Inoltre l’articolo 135 capoverso 9 OPAn non disciplina gli interventi o le misure che vengono eseguiti mediante un’installazione a flusso laminare o in locali di detenzione nei quali gli animali si trovano in recinti dotati di una ventilazione individuale.

 RESAL chiede l‟autorizzazione dei seguenti metodi nel locale di detenzione degli

animali:

- determinazione del sesso, svezzamento;

- metodi di marchiatura;