Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 26 pagine
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Anhörung zur Tierversuchsverordnung
ZTSCH e TSCHBD propongono per la detenzione individuale dei topi maschi una
durata di 3 settimane.
UZHLTK chiede un articolo in merito alla detenzione di diverse specie animali in un
locale di ricovero. L‟UFV è favorevole a una disposizione che prevede, in caso di detenzione comune permanente a distanza ravvicinata, che una delle due specie animali debba essere tenuta in gabbie dotate di una ventilazione individuale. Per un breve periodo (fino a 2 settimane) dovrebbe essere autorizzata eccezionalmente una forma di detenzione durante la quale è possibile avere un contatto olfattivo.
UZHLTK chiede una rielaborazione dell„articolo 5, poiché occorre tenere conto delle
conoscenze scientifiche più recenti. Inoltre si raccomanda di riassumere in un articolo unico gli articoli 5 e 9.
Produzione, allevamento e detenzione di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche nonché commercio degli stessi (Sezione 3)
UZHLTK propone di rielaborare questa sezione: soprattutto sarebbe opportuna una
certa moderazione in merito al divieto generale della biopsia della coda e una disposizione dettagliata per quanto riguarda le dimensioni e la lunghezza della biopsia della coda in funzione dell‟età dell„animale, allo scopo di impedire numerose o grandi amputazioni dell‟estremità della coda per analisi di routine effettuate da PCR nella direzione dell‟allevamento.
UZHLTK chiede che venga autorizzata esplicitamente l‟esecuzione di piccoli interventi
acuti, come la marchiatura e i prelievi di campioni, nei locali di ricovero degli animali. ZH e ASVC chiedono a tale proposito un articolo supplementare, che sarebbe accolto
favorevolmente da BS, BL, FR, GR, SO e VS. Negli stessi locali di detenzione in cui si trovano già, gli animali non possono essere uccisi e non possono essere eseguiti interventi o misure che provochino dolori, sofferenze, lesioni o ansietà. Siccome ciò comporta eventualmente l‟adozione di provvedimenti edili nei centri di detenzione di animali da laboratorio nonché una pianificazione abbastanza lunga e un notevole onere finanziario, è indispensabile garantire una certa sicurezza giuridica. Piccoli interventi come l‟alimentazione forzata e le iniezioni, che prevedono soltanto un breve trattamento degli animali, devono essere autorizzati nel locale di detenzione degli animali.
1 Non sono disciplinati dall’articolo 135 capoverso 9 OPAn le misure e gli interventi seguenti:
a. la pesatura;
b. i metodi di marchiatura non invasivi;
b. il prelievo di campioni per la genotipizzazione;
d. l’alimentazione forzata;
d. le iniezioni che non necessitano di un’anestesia.
2 Inoltre l’articolo 135 capoverso 9 OPAn non disciplina gli interventi o le misure che vengono eseguiti mediante un’installazione a flusso laminare o in locali di detenzione nei quali gli animali si trovano in recinti dotati di una ventilazione individuale.
RESAL chiede l‟autorizzazione dei seguenti metodi nel locale di detenzione degli
animali:
- determinazione del sesso, svezzamento;
- metodi di marchiatura;