Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 28 pagine

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Sono risultati estremamente controversi i pareri sull’esclusione della garanzia della via giudiziaria nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazionale. Mentre gran parte dei Cantoni è favorevole alla nuova disposizione, la maggior parte dei partiti, delle organizzazioni mantello e delle altre cerchie interessate la respinge nettamente.

I Cantoni di AR, BE, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, SG, SO, TG, UR, ZG, il PPD, il CP e l’USAM sono favorevoli all’esclusione della garanzia della via giudiziaria nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazionale. Va notato tuttavia che i Cantoni di AR, BE, FR, GL, GR, LU, NW, SG, SO, UR e ZG non si sono esplicitamente espressi su questa disposizione.

BS è d’accordo con l’esclusione della protezione giuridica, ammesso che siano garantiti la totale trasparenza sull’utilizzo delle informazioni fornite e la loro confidenzialità in particolare in relazione alla protezione della proprietà intellettuale. In tal modo si impedirebbe che il rapporto basato sulla fiducia tra gli operatori statali e quelli dell’economia privata venga compromesso e che si abusi dell’assistenza amministrativa internazionale. BS sottolinea che la protezione della proprietà intellettuale è di importanza fondamentale per le imprese svizzere.

JU ritiene accettabile l’esclusione dell’applicabilità della legge federale sulla procedura amministrativa alla trasmissione di informazioni alle autorità estere, in considerazione delle garanzie procedurali previste nell’ambito dell’acquisizione di informazioni in Svizzera.

TG fa notare che, per ragioni di trasparenza, si deve mantenere la prassi relativa all'acquisizione di informazioni in Svizzera secondo l’articolo 3 LEmb e i destinatari di una richiesta della SECO devono essere informati che le informazioni e i documenti forniti possono essere trasmessi in tutto o in parte all’estero.

A condizione che nel trattamento delle domande di assistenza amministrativa si osservino le norme procedurali vigenti, il PPD reputa sufficiente la protezione giuridica prevista a livello nazionale.

Secondo il CP e l’USAM, alla tutela degli interessi pubblici va dato maggior peso che non all’interesse privato di una protezione giuridica nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazionale. Tuttavia la persona interessata è tenuta all’obbligo di informare, purché ciò non comprometta l’inchiesta in corso.

AG, AI, BL, GE, OW, SH, VD, ZH, il PLR, l’UDC, economiesuisse, il Forum OAD, l’USI, l’ASB, la SSIC, Swissmem e l’Università di Ginevra sono contrari all’esclusione della protezione giuridica nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazionale. Essi fanno notare che l’esplicita esclusione della possibilità di impugnare la trasmissione di informazioni ad autorità estere rappresenta una misura di un certo peso e preoccupante dal punto di vista dello Stato di diritto. L’esclusione della protezione giuridica è in contraddizione con le garanzie procedurali generali secondo l’articolo 29 della Costituzione federale (Cost.)7, in particolare con il diritto di essere sentiti di cui all’articolo 29 capoverso 2. La rinuncia alla protezione giuridica è diametralmente in conflitto anche con la garanzia della via giudiziaria secondo l’articolo 29a Cost., secondo cui ognuno ha diritto al giudizio da parte di un’autorità giudiziaria. Dal punto di vista della persona interessata, la trasmissione di dati all’estero è da qualificare come un intervento alquanto problematico e delicato nei diritti fondamentali protetti, quindi va respinta in base a considerazioni sullo Stato di diritto (BL, GE, OW, SH,

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RS 101

2010-11-05/420 \ COO.2101.104.5.2592221 12/28